L’
Agenzia del Territorio con la
circolare n. 3/2008
prot. 28606 del 14 aprile scorso è intervenuta definitivamente sul
problema della redazione e sottoscrizione degli
atti di
aggiornamento catastale ad opera degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.
La circolare chiude una vicenda aperta da oltre dieci anni e già
oggetto di un ulteriore, ma poco chiaro, precedente intervento del
legislatore; la parola fine è stata apposta dall’emanazione dal
comma 7-ter dell’articolo 26 del
decreto-legge 31 dicembre 2007
convertito dalla legge 38 febbraio 2008, n. 31 in cui viene
precisato che “Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi
indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti
in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e
successive modificazioni”.
Ricordiamo che il problema nasce, appunto, dalle disposizioni
riportate comma 96 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in cui veniva precisato che “Gli atti di aggiornamento
geometrico di cui all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n.
679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di
cui all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle
disposizioni di cui al decreto 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro
delle finanze.”
Con la circolare n. 3/2008 l’Agenzia del Territorio ha comunicato
che per consentire la presentazione in catasto degli atti di
aggiornamento geometrico da parte degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati è stato necessario adeguare la procedura
Pregeo.
Sul sito internet dell’Agenzia è disponibile il
Service Pack n.
5 della versione 9.00 della procedura Pregeo (aggiornamento del
20/03/2008) opportunamente adeguata per recepire la qualifica
professionale in esame e per gestire le sedi degli Ordini e Collegi
professionali con circoscrizione diversa da quella provinciale.
In estrema sintesi, le modifiche apportate alla procedura
consentono di selezionare nella riga di tipo 0 del libretto delle
misure:
- fra le categorie professionali abilitate, anche quella degli
“Agrotecnici”;
- fra le sedi degli Ordini e Collegi professionali, anche quelle
non coincidenti con l’ambito provinciale.
In relazione alla natura dell’adeguamento apportato al software, la
precedentemente versione della procedura Pregeo può continuare ad
essere utilizzata dalle altre categorie di tecnici abilitati alla
predisposizione di atti di aggiornamento geometrico.
Il Presidente del Collegio Nazionale
Roberto Orlandi,
nell’esprimere soddisfazione, ha dichiarato: “Questo ulteriore
risultato ottenuto, rafforza e chiarisce in maniera definitiva le
competenze dei liberi professionisti Agrotecnici e Agrotecnici
laureati iscritti all’Albo e consegna loro la tranquillità di
potere operare, con piena certezza del diritto, nel settore
catastale in particolare in un momento, come quello attuale, in cui
si deve provvedere all’accatastamento all’urbano di decine di
migliaia di ex-fabbricati rurali, circostanza questa che
rappresenta una importante e qualificata occasione di lavoro
professionale, a cui gli Agrotecnici, ed in particolare i più
giovani iscritti, potranno accedere”.
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