Il
Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del
7
aprile scorso con la
sentenza n. 2 è giunto alla
conclusione che alle misure di salvaguardia si applica il termine
triennale di efficacia previsto dall’art. 12, comma 3, del Dpr
380/2001 (Tu edilizia) e non il termine più lungo previsto da norme
regionali.
In particolare il Consiglio di Stato precisa che nel momento in cui
il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia, assegnando
alle norme contenute nel TU dell’edilizia volte al riordino della
stessa il carattere di norme di principio, devono ritenersi, per
ciò stesso, abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con
esse confliggenti; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle
Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel
testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono
destinate a prevalere sulle prime.
In particolare, l’Adunanza Plenaria desume tale principio dall’art.
1, comma 1, del medesimo TU edilizia secondo cui “il presente testo
unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni
per la disciplina dell’attività edilizia”, nonché dai commi 1 e 3
dell’art. 2, secondo cui, rispettivamente “le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto
dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili
dalle disposizioni contenute nel testo unico” e “le disposizioni,
anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei
principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei
riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non
si adeguano ai principi medesimi”.
Il Consiglio di Stato precisa anche che “Non si tratta, infatti, di
restituzione allo Stato di competenze in materia
urbanistico/edilizia trasferite alle regioni a statuto ordinario,
ma semplicemente di esercizio, da parte dello Stato, in conformità
con quanto previsto dall’art. 117 Costit. e dalla citata legge n.
62 del 1953, della potestà, riservata, appunto, alla stessa
legislazione statuale, di determinare i principi fondamentali nelle
materie di legislazione ripartita.”. In riferimento alla sentenza,
quindi, tutte le norme urbanistiche regionali, emanate
antecedentemente al Testo unico dell’edilizia di cui al DPR n.
380/2001 e configgenti con il TU stesso, devono intendersi abrogate
mentre per quanto concerne le norme, eventualmente, emanate
successivamente al citato Testo unico, i giudici di Palazzo Spada
non hanno detto nulla.
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