Dopo gli ultimi passaggi per il Codice degli appalti alle
competenti commissioni della Camera e del Senato, sembra che il
Consiglio dei Ministri nella seduta di Venerdì prossimo 24 marzo
procederà all’approvazione definitiva del Codice degli appalti.
In data 8 marzo la Commissione permanente delle Politiche
dell’Unione europea della Camera (XIV) ha espresso parere
favorevole sull’atto del Governo n. 606 (Codice degli appalti) con
alcune osservazioni relative:
- all’articolo 58, appare opportuno precisare, in riferimento
all'istituto del dialogo competitivo, il riferimento al «documento
descrittivo», alternativo al bando di gara ai fini della selezione
delle offerte, in modo da superare l'attuale indeterminatezza del
suo contenuto, nel rispetto dei principi di trasparenza degli atti
e di tutela della concorrenza, previsti dalla disciplina
comunitaria;
- al medesimo articolo 58, commi 13 e 15, sempre allo scopo di un
adeguamento alla normativa comunitaria, appare altresì opportuno
prevedere come obbligo e non come facoltà delle stazioni appaltanti
di specificare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa;
- si ritiene inoltre opportuno riformulare la previsione
dell'articolo 210, comma 3, recante la definizione delle attività
relative ai trasporti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo
5 della direttiva 2004/17, sulle attività relative al trasporto
alle quali si applicano le procedure della medesima direttiva, con
particolare riferimento all'inserimento delle opere strettamente
funzionali alla realizzazione di sistemi trasportistici, quali le
strutture finalizzate all'intermodalità;
- apparirebbe altresì coerente con la disciplina prevista dalla
direttiva n. 17 del 2004, riformulare la disposizione dell'articolo
220 con particolare riferimento al ricorso nei settori esclusi al
dialogo competitivo;
- al fine di consentire un impatto graduale della nuova normativa
sul sistema delle imprese e sulle stesse stazioni appaltanti, si
ritiene inoltre opportuno disciplinare in modo coerente con la
normativa comunitaria disposizioni transitorie, volte in
particolare a differire in misura congrua il termine di entrata in
vigore dello schema di decreto.
In data 14 marzo la Commissione permanente programmazione
economica, bilancio (V) del Senato ha espresso parere favorevole
sul Codice degli appalti con le seguenti condizioni:
- che all’articolo 8 relativo alle “Disposizioni in materia di
organizzazione e di personale dell’Autorità e norme finanziarie”,
siano apportate alcune modifiche;
- che all’articolo 127, comma 2, al secondo periodo, vengano
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”;
- che all’articolo 242, comma 10, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Gli eventuali oneri relativi alla tenuta
dell’elenco sono posti a carico dei soggetti interessati
all’iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare
l’integrale copertura dei suddetti costi.”;
- che all’articolo 252, comma 2, le parole da: “pari
complessivamente a” fino alla fine del comma, siano sostituite
dalle seguenti: “si provvede ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2,
del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25
giugno 2005, n. 109.”, e che, conseguentemente, all’articolo 256,
comma 1, le parole: “gli articoli 2-ter, 2-quater, 2-quinquies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge nella
legge 25 giugno 2005, n. 109;” vengano sostituite dalle altre:
“l’articolo 2-ter, commi 1, 2, secondo periodo, 3, 4, 5, 6 e 7,
nonché gli articoli 2-quater, 2-quinquies del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n.
109;”.
Il Dipartimento legislativo di Palazzo Chigi ha terminato la
stesura del testo definitivo per adeguarlo a tutti i pareri della
Camera, del Senato, del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata Stato-Regioni ma sembra che il testo definitivo sia stato
messo a punto procedendo ad alcune modifiche tra le quali:
- doppio regime per l’entrata in vigore e precisamente quello per
le gare sopra soglia che entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla
pubblicazione in gazzetta e quello per le gare sottosoglia che
entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione;
- negli affidamenti degli incarichi di progettazione si torna
all’attuale limite di 100.000 euro per gli affidamenti senza
gara;
- raddoppio della soglia per la licitazione semplificata (1,5
milioni) e innalzamento da 200.000 a 500.000 del tetto per i lavori
in economia;
- riconoscimento alle realtà regionali di un margine di
intervento nella programmazione dei lavori, nell’approvazione dei
progetti, nell’organizzazione amministrativa e nella sicurezza del
lavori mentre restano di esclusiva competenza dello Stato la
qualificazione e selezione dei concorrenti, le procedure di gara,
il subappalto, la vigilanza e la progettazione.
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