Nei contratti di locazione in cui il conduttore è lo stato, le
spese di registrazione del contratto sono interamente a carico del
locatore anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 27 luglio 1978, n. 392 che afferma appunto che
Le spese
di registrazione del contratto di locazione sono a carico del
conduttore e del locatore in parti uguali.
A chiarirlo è stata la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 159/E
dello scorso 17 aprile che ha risposto all'istanza di interpello di
un contribuente che chiedeva appunto quale dovesse essere la
divisione dell'imposta di registro nel caso in cui il conduttore è
lo Stato.
L'Agenzia ha fatto presente che l'articolo 57, comma 1, del TUR
dispone che
…sono solidalmente obbligate al pagamento
dell'imposta le parti contraenti… ma che, in deroga al
principio generale di solidarietà passiva tra i soggetti
intervenuti in atto, il successivo comma 7 dello stesso articolo 57
prevede che
Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al
pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche
in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n.
392….
In definitiva l'Agenzia delle Entrate ha fugato qualsiasi dubbio
evidenziando come la Suprema Corte ha precisato che la norma che
deroga all'articolo 8 della legge n. 392 del 1978 è una
…norma
palesemente di carattere imperativo, attesa la sua formulazione e
la ratio che la sorregge, per cui essa non solo impedisce la
possibilità di fissare pattuizioni contrarie in sede di
stipulazione di nuovi contratti, ma si sostituisce ad eventuali
diverse pattuizioni contenute in contratti precedentemente posti in
essere, in base al disposto dell'art. 1339 del codice
civile….
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