L’
Inps con la
circolare n. 51 del 18 aprile scorso,
fornisce alcuni chiarimenti relativi al
Decreto Ministeriale 24
ottobre 2007 ed in particolare sul problema legato alla
fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di
lavoro e legislazione sociale che è subordinata al possesso da
parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Nella circolare vengono, altresì, individuate modalità di rilascio
e contenuti analitici del DURC.
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, (Finanziaria 2007 - allegato 1) ha integrato le
previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di DURC,
disponendo che a decorrere dal 1 luglio 2007 la fruizione, da parte
dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi
previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione
sociale” è subordinata al possesso del documento stesso.
La circolare Inps n. 51 tratta i seguenti argomenti:
- il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- DURC per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in
materia di lavoro e legislazione sociale;
- soggetti obbligati e modalità di richiesta del DURC;
- benefici normativi e contributivi;
- obbligo di applicazione del contratto collettivo;
- requisiti di regolarità contributiva;
- cause non ostative al rilascio del DURC;
- termine per l’emissione e validità del DURC;
- irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro
non ostative al rilascio del DURC;
- efficacia del provvedimento ai fini della sussistenza di
irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro e
degli obblighi previdenziali e assistenziali;
- Modalità operative e procedurali;
- ulteriori sviluppi.
L’emanazione, ai sensi del comma 1176 del medesimo articolo, del
decreto ministeriale 24 ottobre 2007 (allegato 2), ha rappresentato
lo strumento per dettare una regolamentazione uniforme della
disciplina del DURC in ordine alle modalità di rilascio e ai suoi
contenuti analitici. In relazione a ciò dal decreto emerge il
seguente quadro:
- a) DURC richiesto ai datori di lavoro e lavoratori autonomi per
appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche e lavori privati
in edilizia;
- b) DURC richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e
legislazione sociale.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare n.
5 del 30 gennaio 2008 (allegato 4), ha illustrato i contenuti del
decreto in esame che, come disposto dal comma 1176, ha definito le
modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le
tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in
materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali il DURC
potrà essere rilasciato. Con la medesima circolare il Ministero, in
accordo con INAIL e INPS, ha provveduto ad individuare la
tipologia, nonché l’elencazione, dei benefici normativi e
contributivi la cui fruizione è subordinata, a decorrere dal 1
gennaio 2008, al possesso del DURC.
Con la presente circolare viene esaminata la nuova disciplina
limitatamente alla fattispecie di cui al precedente punto b).
Ricordiamo anche che il comma 1175 dell’art.1 della legge 296/2006
impone quale prima condizione per la fruizione delle agevolazioni
il rispetto da parte del datore di lavoro “degli accordi e
contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
In relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad
inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione di
responsabilità (allegato 3).
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