IL TESTO DEFINITIVO DELL’ARTICOLO 90

24/04/2008

Marcia indietro sull’articolo 90 del Decreto legislativo sulla sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008) che, già firmato dal Presidente della Repubblica e che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale entro il prossimo 1 maggio, nella versione originariamente messa in circolazione, aveva fatto sorgere notevoli dubbi.
Il nuovo testo dell’articolo 90, allegato alla presente news, contiene alcune sostanziali modifiche al comma 9 in cui alla lettera a) riappare il documento di regolarità contributiva ed alla lettera c) il primo capoverso viene modificato aggiungendo al permesso di costruire anche la denuncia di inizio attività ed anche al comma 11 in cui viene precisato che “Si applica, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 92, comma 2”.

Le nuove ed ultime modifiche dell’articolo 90 consentono di poter affermare che:
  • il Durc sarà obbligatorio anche per i lavori edili privati avviabili soltanto con la denuncia di inizio attività, dovrà essere trasmesso alle autorità competenti e la sua assenza darà sempre luogo alla sospensione dei lavori;
  • nel caso di lavori non soggetti al permesso di costruire il piano di sicurezza dovrà essere predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vista la non obbligatorietà della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Ritorna, dunque, l’obbligatorietà del Durc per qualsiasi tipologia di lavoro e non potrà, in nessun caso, essere autocertificato ed è, anche, chiaro che l’obbligo del Durc esiste anche nel caso di lavori in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto.

A cura di Paolo Oreto


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