Marcia indietro sull’
articolo 90 del Decreto legislativo sulla
sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008) che, già firmato dal
Presidente della Repubblica e che dovrebbe essere pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale entro il prossimo 1 maggio, nella versione
originariamente messa in circolazione, aveva fatto sorgere notevoli
dubbi.
Il nuovo testo dell’articolo 90, allegato alla presente news,
contiene
alcune sostanziali modifiche al comma 9 in cui alla
lettera a) riappare il documento di regolarità contributiva ed alla
lettera c) il primo capoverso viene modificato aggiungendo al
permesso di costruire anche la denuncia di inizio attività ed anche
al comma 11 in cui viene precisato che “Si applica, in ogni caso,
quanto disposto dall’articolo 92, comma 2”.
Le nuove ed ultime modifiche dell’articolo 90 consentono di poter
affermare che:
- il Durc sarà obbligatorio anche per i lavori edili
privati avviabili soltanto con la denuncia di inizio attività,
dovrà essere trasmesso alle autorità competenti e la sua assenza
darà sempre luogo alla sospensione dei lavori;
- nel caso di lavori non soggetti al permesso di costruire il
piano di sicurezza dovrà essere predisposto dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione vista la non obbligatorietà della
nomina del coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione.
Ritorna, dunque, l’obbligatorietà del Durc per qualsiasi tipologia
di lavoro e non potrà, in nessun caso, essere autocertificato ed è,
anche, chiaro che l’obbligo del Durc esiste anche nel caso di
lavori in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a
lavoratori autonomi, ovvero di lavori direttamente con proprio
personale dipendente senza ricorso all’appalto.
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