Sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 24 aprile scorso è stato
pubblicato il
decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 7 aprile 2008 recante “Disposizioni in materia di
detrazione per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
Il decreto in argomento consta di
11 articoli e di 3
allegati e di fatto contiene importanti modifiche ed
integrazioni al
decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico 19 febbraio
2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le
spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre
2006, n. 296”.
Con il nuovo decreto vengono, altresì, aggiunti tre nuovi allegati
e precisamente l’allegato F, all’allegato G e l’allegato H.
. Il nuovo decreto che, di fatto, modifica ed integra il decreto 19
febbraio 2007 tiene conto delle
novità introdotte dalla legge 28
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che ha prorogato (per
gli anni 2008-2010) l’agevolazione e ne ha individuato nuove regole
di attribuzione e ripartizione.
Nel decreto, quindi, vengono recepite le indicazioni riportate
nell’articolo 1, commi 20, 23, 24 e 286 della legge n.
244/2997.
In particolare, nel nuovo decreto viene precisato che:
- per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica
per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai
valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 marzo 2008;
- per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a
partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si
intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture
opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume
riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che
rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in
W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico
11 marzo 2008:
- sono agevolabili anche le sostituzioni di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad
alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di
interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, sono
tenuti a:
- acquisire l'attestato di certificazione energetica,
ovvero l'attestato di qualificazione energetica;
- trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei
lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it,
disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta
informatica:
- i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica,
ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi
dello schema di cui all'allegato A al decreto 19/2/2007, prodotto
da un tecnico abilitato;
- la scheda informativa di cui all'allegato E al decreto
19/2/2007 relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli
interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive di
infissi in singole unità immobiliari o relativi all'installazione
di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato
F al nuovo decreto 7/4/2008.
Per quanto concerne la redazione dell’attestato di certificazione
energetica degli edifici, viene precisato che per gli interventi
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, tale attestato, ove richiesto, è prodotto, successivamente
alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e
metodologie di cui all'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, ovvero le procedure stabilite dalle Regione o dai
Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre
2005.
Nel nuovo decreto viene precisato, poi, che:
- per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2008, l'asseverazione deve specificare che l'indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non
superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008;
- per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti
realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, l'asseverazione deve riportare una stima dei valori delle
trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché
i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito
dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori
o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 marzo 2008.
Per ultimo ricordiamo che i due
nuovi allegati G ed H
contengono rispettivamente:
- lo schema di procedura semplificata per la determinazione
dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale dell’edificio;
- le prestazioni delle pompe di calore.
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