PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO DECRETO

28/04/2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 97 del 24 aprile scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 aprile 2008 recante “Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
Il decreto in argomento consta di 11 articoli e di 3 allegati e di fatto contiene importanti modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Con il nuovo decreto vengono, altresì, aggiunti tre nuovi allegati e precisamente l’allegato F, all’allegato G e l’allegato H.

. Il nuovo decreto che, di fatto, modifica ed integra il decreto 19 febbraio 2007 tiene conto delle novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che ha prorogato (per gli anni 2008-2010) l’agevolazione e ne ha individuato nuove regole di attribuzione e ripartizione.
Nel decreto, quindi, vengono recepite le indicazioni riportate nell’articolo 1, commi 20, 23, 24 e 286 della legge n. 244/2997.
In particolare, nel nuovo decreto viene precisato che:
  • per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
  • per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008:
  • sono agevolabili anche le sostituzioni di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, sono tenuti a:
  • acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica;
  • trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
    • i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A al decreto 19/2/2007, prodotto da un tecnico abilitato;
    • la scheda informativa di cui all'allegato E al decreto 19/2/2007 relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o relativi all'installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F al nuovo decreto 7/4/2008.
Per quanto concerne la redazione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici, viene precisato che per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, tale attestato, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all'art. 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero le procedure stabilite dalle Regione o dai Comuni con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.
Nel nuovo decreto viene precisato, poi, che:
  • per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008;
  • per gli interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'asseverazione deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.
Per ultimo ricordiamo che i due nuovi allegati G ed H contengono rispettivamente:
  • lo schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edificio;
  • le prestazioni delle pompe di calore.
A cura di Paolo Oreto


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