Con la nota n. 5407 del 18 aprile scorso, che si allega per
conoscenza, il Ministero del Lavoro ha fornito una serie di
chiarimenti in merito alle violazioni ed alle relative sanzioni
connesse all’irregolare tenuta dei libri obbligatori.
La prima questione chiarita dal Dicastero concerne l’ambito di
applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di un
precetto.
Le ipotesi prospettate sono due: la prima concerne il caso di
violazione di un precetto che coinvolga una pluralità di
lavoratori; la seconda riguarda la possibilità di adottare con un
unico documento più prescrizioni obbligatorie, di cui all’art. 15
del D.Lgs. n. 124/04, per una pluralità di contravvenzioni poste in
essere dallo stesso datore di lavoro.
In entrambi i casi, ha puntualizzato il Ministero, il principio
generale prevede che da una condotta illecita, sia amministrativa
che penale, anche se posta in essere in un medesimo arco temporale,
devono scaturire tante sanzioni quanti sono i lavoratori
interessati dalla violazione. Il Ministero ad ogni modo non esclude
casi in cui dalla violazione di un precetto, che coinvolga una
pluralità di lavoratori, possa scaturire una sanzione che sarà
applicabile una sola volta, trattandosi di un unico illecito.
In virtù dei suddetti chiarimenti, il Dicastero ha poi ritenuto
opportuno richiamare i criteri applicativi della normativa, con
riferimento alle specifiche violazioni per ciascun libro
obbligatorio.
In particolare, con riferimento agli illeciti amministrativi, per
l’
irregolare tenuta del libro matricola è stato ricordato
che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 20 del Dpr n. 1124/65,
deve annotare cronologicamente una serie di informazioni per
ciascun prestatore d’opera e quindi non soltanto per i dipendenti.
Tale adempimento deve essere posto in essere prima dell’ammissione
al lavoro del lavoratore.
Gli obblighi relativi alla tenuta del libro matricola sono violati
ogni volta che si ometta, prima dell’inizio della prestazione
lavorativa, la registrazione di un prestatore d’opera e quando, con
riferimento allo stesso lavoratore, si effettuino una o più
inesattezze nella scritturazione. In entrambe le circostanze
saranno rilevate tante condotte illecite quanti sono i lavoratori
oggetto di omissione o inesatta scritturazione.
Relativamente alla possibilità di contestare o notificare gli
illeciti, il Ministero distingue tre ipotesi:
- la prima riguarda il caso in cui la violazione venga accertata
quando sia già scaduto il termine per i relativi adempimenti
contributivi, ossia a periodo di paga scaduto. In tale circostanza
la condotta non è sanzionabile, in quanto si verifica l’omissione
del versamento contributivo ed il conseguente illecito
amministrativo deve considerarsi connesso a violazioni in materia
previdenziale ed assistenziale obbligatoria;
- la seconda ipotesi richiama il caso in cui la violazione sia
accertata quando il termine per l’adempimento all’obbligo
contributivo non sia ancora scaduto. In questo caso la condotta
illecita deve essere sanzionata, in relazione a ciascun lavoratore,
dopo aver esperito l’obbligo della diffida obbligatoria, di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/04;
- l’ultima ipotesi riguarda l’omessa o inesatta scritturazione di
uno o più lavoratori per i quali siano stati effettuati tutti gli
adempimenti contributivi. Anche in questo caso la condotta illecita
deve essere riferita a ciascun lavoratore, sempre dopo aver
esperito la procedura di diffida.
Con riferimento al
libro paga sezione presenze, la nota
ricorda che l’art. 20, co. 1, n. 2) del Dpr. 1124/65 prevede
l’obbligo per i datori di lavoro di tenere un libro in cui siano
riportate le indicazioni relative all’orario di lavoro, effettuato
il giorno antecedente (o nei termini diversi previsti
eccezionalmente dal comma 2 dell’art. 25 del suddetto Dpr), di ogni
dipendente. Anche in questo caso il Ministero distingue tre ipotesi
per la contestazione o notifica degli illeciti in caso di tenuta
irregolare del suddetto documento. Pertanto, come per il libro
matricola, anche per il libro paga sezione presenze sussistono
tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto di omissione o
inesatte registrazioni e valgono le regole richiamate dalle tre
ipotesi di cui sopra.
Relativamente al
libro paga, la violazione che integra la
previsione dell’illecito amministrativo, di cui all’art. 5, della
L. n. 4/1953, riguarda la mancata consegna, contestuale all’atto di
erogazione della retribuzione, del
prospetto paga, ovvero la
consegna ritardata accompagnata dall’incompletezza o
dell’inesatezza del documento. Al riguardo, nel caso in cui la
consegna del documento sia avvenuta in ritardo, ma anche in modo
incompleto o inesatto, l’illecito dovrà essere ritenuto unico e
pertanto dovrà essere applicata un’unica sanzione. E’ altrettanto
evidente, chiarisce il Ministero, che sussisteranno tanti illeciti
quanti sono i lavoratori oggetto della omissione della consegna e
della incompletezza dei contenuti e per ogni mese in cui si
verifichi tale omissione.
Gli ultimi chiarimenti della nota ministeriale riguardano la
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, che deve
essere effettuata indipendentemente dalla esistenza o meno della
comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro, in quanto i due adempimenti sono indipendenti e come
tali possono essere sanzionati autonomamente.
Infine, con riferimento agli illeciti penali ed in particolare alla
possibilità di adottare con un unico atto più prescrizioni
obbligatorie, anche se relative ad una pluralità di contravvenzioni
poste in essere dallo stesso datore di lavoro, il Dicastero ha
precisato che, pur se contenute in un unico documento, in tali casi
devono essere adottate una pluralità di prescrizioni, specificando
per ciascuna di esse la norma violata, la sanzione prevista, il
nominativo del lavoratore a cui si riferisce nonché le modalità per
sanare ciascuna singola posizione. Per questo motivo il calcolo
dell’importo sanzionatorio, un quarto del massimo edittale, deve
essere riferito a ciascun lavoratore.
Fonte:
www.ance.it
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