Nel caso in cui sia stato erroneamente applicato il regime fiscale
del reverse charge, la successiva regolarizzazione al regime IVA
ordinario comporta comunque l'applicazione delle sanzioni
previste.
Questo è quanto emerge dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
173/E dello scorso 24 aprile, in cui si sono fornite ulteriori
delucidazioni sul tema dell'inversione contabile, prendendo spunto
dall'istanza di interpello presentata da un'azienda che, avendo
stipulato un contratto di sub-appalto per la realizzazione di opere
civili, ha acquisito in corso d'opera del contratto medesimo un
nuovo codice di attività.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che come chiarito già nella
circolare 36 del 2006, nella circolare 11 del 2007 (punto 5.2) e
nella risoluzione 172 del 13 luglio 2007, il sistema
dell'inversione contabile è applicabile quando l'attività oggetto
del sub appalto è riconducibile alla sezione F della tabella
ATECOFIN 2004 (ora sostituita dalla ATECO 2007) e che
l'acquisizione di un nuovo codice di attività non è rilevante ai
fini di una diversa qualificazione dell'attività svolta dal
soggetto appaltatore, in quanto restano valide le informazioni
acquisite dalle parti al momento della stipula del contratto di
subappalto e, per tal motivo, non è rilevante ai fini
dell'applicazione del reverse charge.
L'Agenzia ha, inoltre, chiarito che se al momento della stipula del
contratto di sub appalto non sussistevano le condizioni per
l'applicazione dell'inversione contabile, il subappaltatore ne
pagherà le conseguenze provvedendo alla regolarizzazione contabile
e al pagamento della sanzione prevista.
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