Il
decreto legislativo 9 aprile 2008 recante il Testo unico
per la sicurezza sul lavoro (o T.U.S.L.) oramai prossimo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, porta importanti novità e
soprattutto maggiori oneri e responsabilità per i progettisti ed i
direttori dei lavori, in relazione alla sicurezza del cantiere.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008
sarà
abrogato (tra le molte norme in materia di sicurezza
previgenti) anche
il D.Lgs. 494/1996 di recepimento della
Direttiva UE 92/57 meglio nota come “Direttiva cantieri”; Il “494”
è stato interamente sostituito dal Titolo IV del T.U.S.L..
Il
nuovo testo, peraltro, oltre a svolgere l’atteso riordino
della normativa ha operato anche una
significativa attività di
riforma che - nel caso specifico - coinvolge anche i
progettisti e direttori dei lavori. Queste figure in precedenza non
erano neppure menzionate dal previgente Decreto “494” e di
conseguenza non portavano in capo alcun dovere, se non
indirettamente.
Ad oggi invece il T.U.S.L. con la
riformulazione dell’art.
89 (Definizioni), comma 1, lettera c) ridefinisce il
responsabile dei lavori come il “soggetto incaricato, dal
committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione
dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase
di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell’opera.”
La norma pare quindi determinare in modo obiettivo che il
progettista assume anche il ruolo di responsabile dei lavori per la
fase di progettazione, e che analogamente il direttore dei lavori
assume il ruolo di responsabile dei lavori per la fase di
esecuzione.
Il legislatore evidentemente ha voluto individuare
obbligatoriamente la figura del responsabile in un soggetto
provvisto di titolo professionale, con adeguate capacità tecniche,
e che in virtù del proprio ruolo ha la necessaria conoscenza sia
del progetto che delle modalità organizzative del cantiere ed è
evidente che gli incaricati della progettazione e della direzione
dei lavori, che in precedenza (anche se non sempre) potevano
dedicare minore attenzione alle problematiche gestionali proprie
della sicurezza, seguite in modo più diretto da altre figure,
devono oggi rivedere la propria attività in un’ottica di controllo
complessivo di tutte le procedure legate alla realizzazione
dell’opera.
Il
mandato al responsabile dei lavori (che si configura come
una delega)
deve comunque essere formalizzato e definito, e
deve interfacciarsi con il restante articolato del Capo IV. La
delega infatti può essere totale o parziale, cioè il committente
può delegare tutti o solo alcuni dei propri obblighi.
Al riguardo merita esaminare l’art. 93 (Responsabilità dei
committenti e dei responsabili dei lavori) che prevede, come già
nel testo del “494” previgente, che “Il committente è esonerato
dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.”
Ad esempio, il committente può delegare al responsabile gli
obblighi di nomina dei coordinatori e di invio della notifica
preliminare con i successivi aggiornamenti, ma può altresì
mantenere per sé il diritto/dovere di valutazione dell’idoneità
delle imprese e di scelta delle stesse.
Il committente pur delegando ad altri l’adempimento dei propri
obblighi rimane responsabile
in vigilando, come si desume
sempre dalla lettura dell’art. 93: “In ogni caso il conferimento
dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.” E
cioè, sempre a titolo di esempio, il committente può delegare al
responsabile dei lavori la nomina dei coordinatori, ma deve
comunque verificare che questi abbia adempiuto.
Ritornando all’art. 89 del T.U.S.L., merita osservare che la
lettera della Legge non pare escludere una interpretazione meno
“cogente” dell’incarico di responsabile dei lavori al progettista
ed al direttore dei lavori.
Difatti, si potrebbe intendere che (come già in precedenza) il
committente abbia la facoltà, ma non l’obbligo, di incaricare un
responsabile dei lavori. Qualora egli intenda avvalersi di questa
facoltà, allora deve attenersi a quanto delineato dall’art. 89, c.
1, lett. e), individuando obbligatoriamente il responsabile nel
progettista o nel direttore dei lavori, a seconda delle fasi.
In merito alla possibilità sopra adombrata sottolineiamo come - ai
fini professionali - sarà necessario attendere il testo definitivo
pubblicato in Gazzetta, e compiere scelte cautelative in attesa di
eventuali e presumibilmente necessarie circolari
interpretative.
In ogni modo, è possibile già oggi trarre alcune importanti
conclusioni:
- il quadro normativo relativo alla sicurezza cantieri si è fatto
più complesso e oltre alle figure già direttamente interessate
(committente, coordinatori, etc.) coinvolge tra gli attori anche il
progettista e il direttore dei lavori;
- costoro, in qualità di responsabili dei lavori, dovranno
svolgere la propria attività in una logica di maggiore governo dei
lavori, con compiti di organizzazione e sovrintendenza riferiti
anche all’operato di altri soggetti (quali i coordinatori, le
imprese, etc.) oltre ad assolvere direttamente ad alcuni compiti
posti specificamente in capo al committente o responsabile dei
lavori;
- ricordiamo che tra gli obblighi in capo al responsabile possono
esservi tutti quelli elencati al Capo IV, art. 90 del nuovo
T.U.S.L. e tra questi evidenziamo la nuova valutazione di idoneità
tecnica delle imprese e dei lavoratori autonomi, ai sensi del comma
9, lettera a);
- ora più che mai la delega al responsabile dei lavori dovrà
essere formalizzata per iscritto ed essere espressamente accettata,
e dovrà specificare gli adempimenti delegati e quelli esclusi.
Riteniamo insufficiente per ambedue le parti (delegante e delegato)
la sola individuazione del responsabile nella notifica preliminare
di cui all’art. 99;
- ricordiamo ancora che il quadro sopra descritto è relativo al
settore dei lavori privati; in ambito di opere pubbliche e
coerentemente con il Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006 s.m.) il
già citato art. 89 afferma che: “il responsabile dei lavori è il
responsabile unico del procedimento”.
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