La valutazione di
idoneità tecnico-professionale delle
imprese è un obbligo del committente o del suo delegato, il
responsabile dei lavori. In pratica, mediante l’esame di adeguata
documentazione, il committente deve riscontrare che le imprese che
entreranno in cantiere siano in possesso dei requisiti minimi
necessari.
Se in regime di D.Lgs. 494/1996 il
requisito minimo (non
necessariamente sufficiente) era l’iscrizione alla CCIAA con
oggetto pertinente ai lavori da eseguirsi, le cose cambieranno
radicalmente con l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008
recante il Testo unico per la sicurezza sul lavoro (o
T.U.S.L.).
L’
art. 90 (oggetto di reiterati emendamenti e rettifiche)
relativo agli obblighi del committente, impone al comma 9,
lett. a) di verificare “l'idoneità tecnico-professionale
dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le
modalità di cui all’allegato XVII.”
Esaminando congiuntamente l’
Allegato XV (piani di sicurezza)
e l’
Allegato XVII (idoneità tecnico-professionale) del
T.U.S.L., si riscontra quanto segue:
- i documenti e le informazioni che l’impresa deve presentare
all’esame del committente ai fini della valutazione di idoneità
sono per la gran parte contenuti nel pos (piano operativo di
sicurezza);
- la valutazione di idoneità dell’impresa e l’accettazione del
POS possono essere oggetto di un’unica procedura, purchè il POS (i
cui contenuti sono elencati al punto 3.2.1 dell’Allegato XV) sia
adeguatamente integrato con gli ulteriori contenuti previsti
dall’Allegato XVII.
Affinchè il POS serva anche per la valutazione di idoneità (prassi
consigliabile) l’impresa lo integrerà con questi allegati:
- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- fotocopia delle dichiarazioni di conformità CE delle macchine e
attrezzature; fotocopia delle autorizzazioni ministeriali dei
ponteggi;
- fotocopia degli atti di nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico
competente;
- fotocopia del libro matricola;
- fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in
riferimento alla mansione;
- DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di
validità;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 (possibilmente
seguita da fotocopia di documento di identità del datore di lavoro,
in corso di validità).
Una procedura fortemente semplificata è prevista per i casi di cui
al comma 11, ovvero (quantomeno in base alle aspettative attuali in
merito alla definitiva stesura del più volte menzionato art. 90)
per i lavori non soggetti a permesso di costruire ed in questo
caso, ai fini dell’esame di idoneità l’impresa potrà limitarsi ad
autocertificare il possesso dei requisiti minimi, unendo il
certificato di iscrizione alla CCIAA.
In base a quanto esposto è possibile trarre
alcune
conclusioni.
L’autorizzazione ad entrare in cantiere (anche in subappalto) deve
essere preceduta da richiesta e accettazione del POS, e verifica
dell’idoneità dimostrata con i necessari documenti allegati.
La valutazione di idoneità deve essere svolta scrupolosamente, a
seguito dell’acquisizione della documentazione richiesta, che
peraltro serve solo come elemento di esame, ma che di per sé non
assicura l’esito positivo.
La valutazione si configura come un adempimento con elevati
contenuti tecnici e - di conseguenza - è verosimile che lo stesso
sia svolto dal responsabile dei lavori, per la fase di esecuzione
individuato nel direttore dei lavori.
Ad oggi, è prevista una semplificazione amministrativa per i lavori
non soggetti a permesso di costruire.
Da ultimo segnaliamo che anche i lavoratori autonomi prima di
entrare in cantiere dovranno essere esaminati ai fini della
valutazione di idoneità tecnico-professionale; non assoggettati
all’obbligo di presentazione del POS, essi dovranno comunque
esibire:
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto:
- specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in
dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità
sanitaria;
- documento unico di regolarità contributiva.
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