Con un Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in
data 3 marzo vengono effettuate alcune correzioni al Codice del
beni culturali (Codice Urbani di cui al Dlgs n. 42/2004).
Scompare il meccanismo del silenzio-assenzo in caso in cui la
Soprintendenza non rilasci il nulla osta per effettuare interventi
in materia edilizia entro centoventi giorni dal ricevimento della
richiesta e l'unica possibilità che resta che procedere ad una
diffida e successivamente attivare la procedura del ricorso al
Tar.
Per altro nel Decreto legislativo di modifica al Codice Urbani
viene definito che qualsiasi mutamento di destinazione d'uso
dell'immobile deve essere comunicato alla Soprintendenza al fine di
evitare usi non compatibili dei manufatti con il loro carattere
storico-artistico.
Di notevole importanza è la nuova procedura di sanatoria per
l'autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione che
può essere attivata, con il pagamento di una sanzione
pecuniaria:
- per i lavori che non hanno creato nuove superfici o volumi
utili;
- per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli
autorizzati;
- per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per le tipologie precedentemente indicate il proprietario o il
possessore o detentore dell'immobile potrà richiedere di accertare
la loro compatibilità paesaggistica e l'autorità competente dovrà
decidere entro centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza che avrà novanta giorni di tempo per esprimersi.
Se il responso è positivo, il trasgressore deve pagare una somma
"equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione".
Se, invece, la domanda viene respinta scatta l'obbligo di
"rimissione in pristino a proprie spese".
I procedimenti relativi alle domande di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria presentate prima del 30 aprile 2004,
data di entrata in vigore del "Codice Urbani" dovranno essere
conclusi ed, eventualmente, se la parte interessata lo richiede,
dovranno essere riaperti quelli definiti con una precedente
determinazione di improcedibilità.
© Riproduzione riservata