Sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del
30 aprile 2008 è stato pubblicato il
Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n, 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.”.
La promessa è stata, quindi, mantenuta ed il nuovo decreto
legislativo approda in Gazzetta la vigilia del 1° maggio Il nuovo
decreto legislativo è composto da
306 articoli (suddivisi in
13 titoli) e da
51 allegati tecnici e successivamente
all’entrata in vigore, fissata per il prossimo 15 maggio (anche se
la parte principale del provvedimento e cioè la valutazione dei
rischi aziendali entrerà in piena operatività il 29 luglio a 90
giorni dalla pubblicazione), saranno abrogate le seguenti norme:
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n.
164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, fatta eccezione per l’articolo 64;
- il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006
n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n.
248;
- gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123.
Con la pubblicazione del decreto legislativo e con la definitiva
versione dell’
articolo 90 che, in verità contiene alcune
piccole modifiche rispetto all’ultima versione circolata qualche
giorno addietro, dovrebbero essere superati i dubbi e le incertezze
sull’obbligo di utilizzare il Durc nei lavori provati non soggetti
al permesso di costruire.
Ma i principali dubbi dei mesi trascorsi hanno riguardato il
problema delle sanzioni ritenute da
Confidustria
eccessivamente pesanti ed onerose, con un peso eccessivo delle
stesse a scapito della prevenzione e della formazione.
La bocciatura del D.Lgs. sulla sicurezza è stata condivisa, anche,
dal nuovo presidente
Emma Marcegaglia e dal Senatore
Maurizio Sacconi che dopo le elezioni del 13 aprile ha
dichiarato “Riconvocheremo imprese e sindacati non solo per
modificare il testo unico, troppo sbilanciato sulle pene, ma anche
per concordare iniziative più decise sulla formazione e sulla
semplificazione”.
La prospettiva che il nuovo D.Lgs. subisca presto alcune modifiche
è stata, però, nettamente scartata dai sindacati e dal
sottosegretario al Lavoro uscente
Antonio Montanino che ha
precisato “Tutte le leggi sono perfettibili e questo vale,
naturalmente anche per il testo unico. Ritengo, però, che prima di
ritoccare le nuove misure a tutela della salute dei lavoratori, le
stesse andrebbero applicate e ne andrebbe verificata l’efficacia
sul campo. Il tempo per le modifiche c’è. Per i decreti correttivi
la delega concede 12 mesi dall’entrata in vigore”.
Ricordiamo che il Decreto si compone dei seguenti titoli:
- Titolo I - (art. 1-61) - Principi comuni
(Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della
previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali)
- Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro
(Disposizioni generali, Sanzioni)
- Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle
attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione
individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
- Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o
mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
- Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VI (art. 167-171) - Movimentazione manuale dei
carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
- Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di
videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni)
- Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici
(Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi
di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei
lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici,
protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni
ottiche, sanzioni)
- Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose
(protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e
mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione
all’amianto, sanzioni)
- Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti
biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria,
sanzioni)
- Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere
esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di
lavoro, sanzioni)
- Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in
materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII (art. 304 - 306) - Disposizioni
finali
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