IN GAZZETTA IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

05/05/2008

Riprendiamo la nostra ultima news del 2 maggio ricordando che sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n, 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”.
Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e successivamente all’entrata in vigore, fissata per il prossimo 15 maggio (anche se la parte principale del provvedimento e cioè la valutazione dei rischi aziendali entrerà in piena operatività il 29 luglio a 90 giorni dalla pubblicazione), saranno abrogate le seguenti norme:
  • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
  • il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
  • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
  • il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
  • l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
  • gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
Andranno, dunque, in pensione due decreti legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996, che sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza e dovremo imparare a conoscere il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in cui sono confluite tutte le norme abrogate, in alcuni casi opportunamente modificate ed integrate.
Per quanto concerne:
  • le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
  • le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota;
  • la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la movimentazione manuale dei carichi;
  • le sanzioni;
contenute precedentemente nel decreti legislativi 493 e 494 dovremo imparare a fare riferimento ai titoli IV, V e VI del D.Lgs. n. 81/2008 ma anche:
  • all’allegato X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria edile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a));
  • all’allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’articolo 100, comma 1);
  • all’allegato XII (Contenuto della notifica preliminare);
  • all’allegato XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica del cantiere);
  • all’allegato XIV (Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori);
  • all’allegato XV (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili);
  • all’allegato XVI (Fascicolo con le caratteristiche dell’opera);
  • all’allegato XVII (Idoneità tecnico professionale);
  • all’allegato XVIII (Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali);
  • all’allegato XIX (Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi);
  • all’allegato XX (Costruzione e impiego di scale portatili);
  • all’allegato XXI (Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota);
  • all’allegato XXII (Contenuti minimi del Pi.M.U.S.);
  • all’allegato XXIII (Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre);
  • all’allegato XXIV (Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza);
  • all’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici);
  • all’allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni);
  • all’allegato XXVII (Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l’ubicazione delle attrezzature antincendio);
  • all’allegato XXVIII (Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione);
  • all’allegato XXIX (Prescrizioni per i segnali luminosi);
  • all’allegato XXX (Prescrizioni per i segnali acustici);
  • all’allegato XXXI (Prescrizioni per la comunicazione verbale);
  • all’allegato XXXII (Prescrizioni per i segnali gestuali);
Con la pubblicazione del decreto legislativo e con la definitiva versione dell’articolo 90 che, in verità contiene alcune piccole modifiche rispetto all’ultima versione circolata qualche giorno addietro, dovrebbero essere superati i dubbi e le incertezze sull’obbligo di utilizzare il Durc nei lavori provati non soggetti al permesso di costruire.
Ma i principali dubbi dei mesi trascorsi hanno riguardato il problema delle sanzioni ritenute da Confidustria eccessivamente pesanti ed onerose, con un peso eccessivo delle stesse a scapito della prevenzione e della formazione.
A tal proposito il senatore Maurizio Sacconi probabile futuro ministro del Welfare, durante la festa dell’1 maggio ed alla presenza del Capo dello Stato Giorgio Napolitano, ha precisato che il prossimo Governo non avrà alcun atteggiamento di rivalsa ed ha ribadito quanto “già detto più volte, cioè che vogliamo superare la lacerazione che c'è stata tra le parti sociali anche se ciò non vuol dire crearne un'altra ma portarla a composizione con pazienza. Noi siamo intenzionati a partire da ciò che si è fatto e soprattutto dal protocollo sul Welfare. E' ovvio che attraverso il dialogo con le parti sociali verificheremo alcune delle cose fatte con approccio pragmatico e senza atteggiamenti di rivalsa o pregiudizi ideologici”.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata