A partire dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di
antiriciclaggio ed, in particolare con l’articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, entrano in vigore nuove
regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti
di risparmio e titoli al portatore, contanti.
Tra le novità: l’importo massimo consentito per i trasferimenti in
contanti, le modalità di compilazione degli assegni, i limiti di
importo per i libretti di risparmio al portatore.
L’obiettivo è rafforzare l’efficacia dell’azione di
contrasto al
riciclaggio dei proventi di attività criminose e
al
finanziamento del terrorismo, e più in generale garantire una
maggiore trasparenza dei flussi di pagamento.
Le novità più rilevanti sugli assegni:
- non è più possibile emettere un assegno bancario o postale per
un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola “Non
trasferibile” e senza aver indicato il nome o la ragione
sociale del beneficiario;
- tutti i libretti che riceveremo da quella data saranno già
muniti della clausola “Non trasferibile”. È tuttavia possibile
richiedere assegni senza tale la clausola facendone richiesta
scritta alla banca;
- gli assegni senza tale clausola, (detti anche “assegni in
forma libera”), potranno essere utilizzati per importi
inferiori a 5.000 euro; per importi pari o superiori la clausola di
non trasferibilità dovrà comunque essere inserita da chi emette
l’assegno;
- la richiesta di assegni “in forma libera” comporta il
pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno,
dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma
verrà poi versata dalla banca all’erario;
- gli assegni già in dotazione possono essere utilizzati fino al
loro esaurimento, e chi è in possesso, in qualità di beneficiario,
di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, potrà regolarmente
incassarli;
- possono essere girati solo gli assegni emessi “in forma
libera” e per importi inferiori a 5.000 euro. Essi possono essere
girati anche più volte prima di essere presentati alla banca per
l’incasso. Ogni girata, pena la sua nullità, dovrà riportare il
codice fiscale del girante;
- Se il girante non è una persona fisica ma, per esempio, una
società, occorre indicare il codice fiscale di tale soggetto e non
quello di colui che esegue l’operazione.
L’utilizzo scorretto degli assegni (come la mancata apposizione
della clausola “Non trasferibile”) comporta
sanzioni
amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40%
dell’importo trasferito.
Le stesse regole valgono per gli assegni circolari, i vaglia
postali e cambiari.
Fonte:
www.governo.it
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