PARTE IL CONTO ENERGIA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE SOLARE TERMODINAMICO

07/05/2008

Parte il conto energia anche per la produzione di energia mediante solare termodinamico. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 dello scorso 30 aprile è stato, infatti, pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 aprile 2008 recante Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, in attuazione a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

Come per il fotovoltaico, l'incentivo al solare termodinamico viene dato in base all'effettiva produzione solare ed alla frazione di integrazione Fint(quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1- Ps/Pne), per un periodo di 25 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed in particolare vengono riconosciuti:
  • 0,28 €/kWh el. prodotto nel caso in cui la frazione di integrazione sia inferiore a 0,15;
  • 0,25 €/kWh el. prodotto nel caso in cui la frazione di integrazione sia compresa tra 0,15 e 0,50;
  • 0,22 €/kWh el. prodotto nel caso in cui la frazione di integrazione superi 0,50.
Come definito nel decreto, un impianto termodinamico è quell'impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura.

Il decreto, all'art. 3, definisce i requisiti che devono possedere i soggetti che vogliono beneficiare delle tariffe incentivanti, ammettendo le persone fisiche e giuridiche responsabili degli impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni previste dal decreto stesso ed, in particolare, dall'art. 4.
Quest'ultimo articolo definisce i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti, in particolare:
  • possono accedere all'incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento emanato entro sessanta giorni dall'1 maggio scorso (data di entrata in vigore del decreto) dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che stabilisce le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del decreto;
  • possono accedere all'incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti:
    • sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante;
    • non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni (il predetto requisito non è richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali);
    • abbiano una superficie captante superiore a 2500 mq.
  • accedere all'incentivazione gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate. Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti.
All'art. 5 vengono definite le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti ed in particolare, è necessario:
  • inoltrare al gestore della rete la domanda di accesso alle tariffe incentivanti allegando:
    • il progetto preliminare;
    • una scheda tecnica recante le caratteristiche dell'impianto e delle tecnologie utilizzate;
    • la superficie captante;
    • una stima del rendimento globale del ciclo termodinamico, del sistema di concentrazione e del sistema di produzione di energia elettrica;
    • ogni elemento utile ai fini della determinazione della produzione netta, e della produzione netta attribuibile alla fonte non solare ovvero della produzione imputabile;
    • indicazione della tipologia di fonti convenzionali ovvero rinnovabili utilizzate negli impianti ibridi.
  • a impianto ultimato, il soggetto responsabile deve trasmettere al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori;
  • entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la documentazione finale di entrata in esercizio, costituita da:
    • la documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato in conformità alle pertinenti norme tecniche, firmato da un professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, e corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
    • la scheda tecnica che riporta l'ubicazione e le caratteristiche tecniche dell'impianto, ivi inclusa la superficie captante, il tipo di captatore solare e le relative caratteristiche, le caratteristiche del sistema di accumulo, le modalità eventuali di integrazione in impianti convenzionali, la produzione totale e la produzione attesa, la produzione imputabile attesa, la frazione di integrazione, i dati di cui all'art. 5, comma 1, le modalità con le quali viene assicurato il rispetto dei requisiti previsti dal decreto;
    • il certificato di collaudo dell'impianto;
    • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata, firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta:
      • la natura del soggetto responsabile;
      • la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (impianto solare termodinamico ovvero impianto ibrido);
      • la conformità dell'impianto e dei relativi componenti alle disposizioni dell'art. 4 del decreto;
      • la data di entrata in esercizio dell'impianto;
      • di incorrere o non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 8.
    • copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica.
  • entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa di tutta la documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni previste e la conformità con quanto eventualmente comunicato ed approvato, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, ove occorra, le modalità e la tempistica secondo la quale il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione dell'impianto alla rete elettrica.

Secondo quanto definito dall'art. 10 (Verifiche e controlli), il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) definisce e attua modalità per il controllo di quanto dichiarato dai soggetti responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti. Eventuali false dichiarazioni da parte del soggetto responsabile dell'impianto saranno punite, oltre con le normali conseguenze previste dalla legge, con la decadenza del diritto di poter usufruire della tariffa incentivante per il periodo previsto.

L'obiettivo nazionale di potenza cumulata degli impianti solari termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli impianti ibridi, da installare entro il 2016, è corrispondente a 2.000.000 mq di superficie captante cumulativa.
Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti solari termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli impianti ibridi, è corrispondente a 1.500.000 mq di superficie captante cumulativa. In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa, hanno diritto alle tariffe incentivanti tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data nella quale verrà raggiunto il limite di superficie captante cumulativa, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet. Tale termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.




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