Parte il conto energia anche per la produzione di energia mediante
solare termodinamico. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 dello scorso
30 aprile è stato, infatti, pubblicato il decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 11 aprile 2008 recante
Criteri e
modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da
fonte solare mediante cicli termodinamici, in attuazione a
quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 (
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità).
Come per il fotovoltaico, l'incentivo al solare termodinamico viene
dato in base all'effettiva produzione solare ed alla frazione di
integrazione
Fint(quota di produzione netta non attribuibile
alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1- Ps/Pne), per
un periodo di 25 anni a decorrere dalla data di entrata in
esercizio dell'impianto, ed in particolare vengono riconosciuti:
- 0,28 €/kWh el. prodotto nel caso in cui la frazione di
integrazione sia inferiore a 0,15;
- 0,25 €/kWh el. prodotto nel caso in cui la frazione di
integrazione sia compresa tra 0,15 e 0,50;
- 0,22 €/kWh el. prodotto nel caso in cui la frazione di
integrazione superi 0,50.
Come definito nel decreto, un impianto termodinamico è
quell'impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il
ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come
sorgente di calore ad alta temperatura.
Il decreto, all'
art. 3, definisce i requisiti che
devono possedere i soggetti che vogliono beneficiare delle tariffe
incentivanti, ammettendo
le persone fisiche e giuridiche
responsabili degli impianti, progettati, realizzati ed eserciti in
conformità alle disposizioni previste dal decreto stesso ed, in
particolare, dall'art. 4.
Quest'ultimo articolo definisce i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti, in particolare:
- possono accedere all'incentivazione gli impianti solari
termodinamici, anche ibridi, entrati in esercizio, a seguito di
nuova costruzione, in data successiva alla data di entrata in
vigore del provvedimento emanato entro sessanta giorni dall'1
maggio scorso (data di entrata in vigore del decreto) dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas che stabilisce le modalità, i
tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti
nonché per la verifica del rispetto delle disposizioni del
decreto;
- possono accedere all'incentivazione gli impianti solari
termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti:
- sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità
nominale di accumulo non inferiore a 1,5 kWh termici per ogni metro
quadrato di superficie captante;
- non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di
accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici,
tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e
loro successive modificazioni (il predetto requisito non è
richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali);
- abbiano una superficie captante superiore a 2500 mq.
- accedere all'incentivazione gli impianti solari termodinamici,
anche ibridi, collegati alla rete elettrica o a piccole reti
isolate. Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un
unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con
altri impianti.
All'
art. 5 vengono definite
le procedure per
l'accesso alle tariffe incentivanti ed in particolare, è
necessario:
- inoltrare al gestore della rete la domanda di accesso alle
tariffe incentivanti allegando:
- il progetto preliminare;
- una scheda tecnica recante le caratteristiche dell'impianto e
delle tecnologie utilizzate;
- la superficie captante;
- una stima del rendimento globale del ciclo termodinamico, del
sistema di concentrazione e del sistema di produzione di energia
elettrica;
- ogni elemento utile ai fini della determinazione della
produzione netta, e della produzione netta attribuibile alla fonte
non solare ovvero della produzione imputabile;
- indicazione della tipologia di fonti convenzionali ovvero
rinnovabili utilizzate negli impianti ibridi.
- a impianto ultimato, il soggetto responsabile deve trasmettere
al gestore di rete la comunicazione di ultimazione dei lavori;
- entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio
dell'impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al
soggetto attuatore la documentazione finale di entrata in
esercizio, costituita da:
- la documentazione finale di progetto dell'impianto, realizzato
in conformità alle pertinenti norme tecniche, firmato da un
professionista o tecnico iscritto all'albo professionale, e
corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque
fotografie su supporto informatico volte a fornire, attraverso
diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
- la scheda tecnica che riporta l'ubicazione e le caratteristiche
tecniche dell'impianto, ivi inclusa la superficie captante, il tipo
di captatore solare e le relative caratteristiche, le
caratteristiche del sistema di accumulo, le modalità eventuali di
integrazione in impianti convenzionali, la produzione totale e la
produzione attesa, la produzione imputabile attesa, la frazione di
integrazione, i dati di cui all'art. 5, comma 1, le modalità con le
quali viene assicurato il rispetto dei requisiti previsti dal
decreto;
- il certificato di collaudo dell'impianto;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata,
firmata dal soggetto responsabile, con la quale si attesta:
- la natura del soggetto responsabile;
- la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto
(impianto solare termodinamico ovvero impianto ibrido);
- la conformità dell'impianto e dei relativi componenti alle
disposizioni dell'art. 4 del decreto;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto;
- di incorrere o non incorrere nelle condizioni di cui all'art.
8.
- copia della denuncia di apertura dell'officina elettrica.
- entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta, completa di tutta la documentazione, il GSE, verificato
il rispetto delle disposizioni previste e la conformità con quanto
eventualmente comunicato ed approvato, comunica al soggetto
responsabile la tariffa riconosciuta
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, ove occorra,
le modalità e la tempistica secondo la quale il gestore di rete
comunica il punto di consegna ed esegue la connessione
dell'impianto alla rete elettrica.
Secondo quanto definito dall'
art. 10 (Verifiche e
controlli), il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) definisce e
attua modalità per il controllo di quanto dichiarato dai soggetti
responsabili, anche mediante verifiche sugli impianti. Eventuali
false dichiarazioni da parte del soggetto responsabile
dell'impianto saranno punite, oltre con le normali conseguenze
previste dalla legge, con la decadenza del diritto di poter
usufruire della tariffa incentivante per il periodo previsto.
L'
obiettivo nazionale di potenza cumulata degli impianti
solari termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli
impianti ibridi, da installare entro il 2016, è corrispondente a
2.000.000 mq di superficie captante cumulativa.
Il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli
impianti solari termodinamici, ivi inclusa la parte solare degli
impianti ibridi, è corrispondente a 1.500.000 mq di superficie
captante cumulativa. In aggiunta agli impianti che concorrono al
raggiungimento della potenza elettrica cumulativa, hanno diritto
alle tariffe incentivanti tutti gli impianti che entrano in
esercizio entro quattordici mesi dalla data nella quale verrà
raggiunto il limite di superficie captante cumulativa, comunicata
dal soggetto attuatore sul proprio sito internet. Tale termine di
quattordici mesi è elevato a ventiquattro per i soli impianti i cui
soggetti responsabili sono soggetti pubblici.
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