L’
Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 181/E del
29 aprile scorso è intervenuta sul problema della
detrazione
Irpef del 36 per cento relativa ai
lavori di
ristrutturazione edilizia eseguiti sia su un’abitazione che
sulla relativa pertinenza.
Nell’ipotesi, quindi, di interventi di ristrutturazione edilizia
riguardanti sia l’abitazione, sia le pertinenze (anche se
accatastate separatamente), iniziati dopo il 1° ottobre 2006 e
conclusi entro il 31 dicembre 2006, così come disposto
dall’articolo 35, comma 35-quater decreto-legge n. 223/2006
convertito dalla legge 248/2006 il limite massimo di 48mila euro su
cui calcolare la detrazione d’imposta si riferisce non più alla
singola persona fisica che finanzia i lavori ma alla singola unità
immobiliare. In relazione alle spese collegate agli interventi di
recupero del patrimonio edilizio posti in essere successivamente al
dicembre del 2006, l’Agenzia delle Entrate fa presente che la
detrazione d’imposta del trentasei per cento è stata prorogata, per
il periodo d’imposta 2007, dall’ art. 1, comma 387, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e per gli
anni 2008, 2009 e 2010, dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).
Entrambe le predette disposizioni riconoscono, ai fini dell’Irpef,
la detrazione d’imposta in discorso, nei limiti di 48.000 euro per
unità immobiliare.
Con la risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007, l’Amministrazione
finanziaria ha, anche, chiarito che il limite va riferito
all’abitazione e alle sue pertinenze unitariamente considerate.
Al riguardo, si precisa che, anche se le norme sopra citate
definiscono il limite massimo di spesa riconosciuto facendo
riferimento genericamente all’unità immobiliare e non all’unità
abitativa, eventuali lavori di ristrutturazione concernenti
un’unità abitativa e le relative pertinenze sarebbero ammessi a
fruire di una detrazione d’imposta calcolata su un limite di spesa
riferito comunque alla sola abitazione, senza poter computare un
ulteriore autonomo limite per le pertinenze.
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