Il recente
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.”.pubblicato sul supplemento ordinario n.. 108 alla Gazzetta
ufficiale n. 101 del 30 aprile scorso tra i 306 articoli contiene
nel Titolo I, Capo I, Capo III, Sezione I, l’articolo 26 recante
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione”.
L’articolo 26 in argomento, costituito da 8 commi, introduce
importanti modifiche nell’ambito dei contratti d’appalto e
precisamente i seguenti:
- comma 1 - Il datore di lavoro, in caso di affidamento
dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima deve verificare l'idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici;
- comma 2 - I datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e devono coordinare
gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori;
- comma 3 - Il datore di lavoro committente deve
promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze;
- comma 4 - l'imprenditore committente risponde in solido
con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,
dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti
indennizzato ad opera dell’INAIL;
- comma 5 - Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento
della data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), di
cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677
del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di
nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi
relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a
quelli propri connessi allo specifico appalto;
- comma 6 - Nella predisposizione delle gare di appalto e
nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e
alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture;
- comma 7 - Per quanto non diversamente disposto dal
Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006) trovano applicazione in
materia di appalti pubblici le disposizioni del decreto legislativo
n. 81/2008;
- comma 8 - Nell'ambito dello svolgimento di attività in
regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro.
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