Il contratto di locazione finanziaria non determina il possesso del
bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione e, dunque,
non soddisfa il requisito del possesso del bene, richiesto
dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008 per
l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore
individuale.
Questo è quanto emerge, in sintesi, dalla risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate 188/E dello scorso 8 maggio, in cui viene chiarito il
concetto di possesso di un bene, tramite l'articolo 1140 del codice
civile, che lo definisce come
"il potere sulla cosa che si
manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della
proprietà o di altro diritto reale" e che precisa che
"si
può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la
detenzione della cosa".
La risoluzione risponde ad un quesito di una ditta individuale che
chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità di esclusione dal
patrimonio della ditta un immobile acquisito con un contratto di
locazione finanziaria e contabilizzato con il metodo patrimoniale e
non iscritto, quindi, tra le immobilizzazioni materiali della ditta
individuale, previo il riscatto del bene immobile entro il termine
del 30 aprile 2008 previsto dal comma 3, articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
L'Agenzia ha chiarito, innanzitutto, che il predetto comma è stata
modificato dall'articolo 38-bis del decreto legge 31 dicembre 2007,
n. 248 (convertito dalla legge del 28 febbraio 2008, n. 31) che,
per accedere al regime dell'estromissione agevolata, ha
introdotto il
requisito del possesso dei beni alla data del 30
novembre 2007 in luogo di quello dell'utilizzo ed ha esteso
l'ambito di applicazione anche agli immobili strumentali per
natura.
Per beneficiare del regime in esame, quindi, è necessario che i
beni immobili, oggetto di esclusione dal patrimonio dell'impresa,
siano posseduti dall'imprenditore alla data del 30 novembre 2007 e
siano qualificabili come strumentali ai sensi dell'articolo 43,
comma 2, del TUIR.
Anche per un imprenditore individuale, il possesso di un bene,
sotto il profilo civilistico, risulta soddisfatto se lo stesso è
posseduto in proprietà o con altro diritto reale nell'ambito della
sfera imprenditoriale. Il contratto di locazione finanziaria,
invece, sotto il medesimo profilo, non determina il possesso del
bene oggetto del contratto, ma la sua mera detenzione.
Ne consegue che, nel caso in esame, non risulta soddisfatto il
requisito del possesso del bene alla data del 30 novembre 2007,
richiesto dall'articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008
per l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore
individuale, poiché a tale data l'immobile è detenuto in forza di
un contratto di locazione finanziaria. Per tale motivo, l'Agenzia
ha ritenuto che l'istante non possa beneficiare della disciplina
agevolata prevista, per l'estromissione dei beni dal patrimonio
dell'imprenditore individuale, dall'articolo 1, comma 37 della
legge finanziaria 2008.
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