Nuova legge sull’agriturismo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
63 del 16 marzo 2006.
Si tratta della legge n. 96 che con 16 articoli interviene su un
argomento, oggi, di notevole importanza.
Nella legge viene data la definizione di attività agrituristica
intendendosi per le stesse quelle attività di ricezione e
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società
di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione
con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o
parte di essi già esistenti nel fondo e le regioni disciplinano gli
interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche
tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche
paesaggistico-ambientali dei luoghi.
Vengono, poi, definiti:
- criteri e limiti dell'attività agrituristica;
- le norme igienico-sanitarie;
- a disciplina amministrativa;
- l’abilitazione e disciplina fiscale;
- periodi di apertura e tariffe;
- la riserva di denominazione e la classificazione;
- la trasformazione e vendita dei prodotti;
- la programmazione e sviluppo dell'agriturismo;
- le attività assimilate.
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