Il
Consiglio di Stato, Sezione VI, con la
decisione n.
1856 depositata in segreteria il 22 aprile scorso, interviene
sul problema dell’
avvilimento precisando che i concorrenti,
anche in mancanza di specifiche prescrizioni nel bando di gara,
possono ricorrere, comunque, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti di partecipazione, all’avvalimento parziale
verticale.
I giudici, infatti al punto 2.2 del dispositivo hanno precisato che
quanto disposto dall’
art. 49, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 (secondo cui “Il bando di gara può prevedere che,
in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese
partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei
requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un
preesistente requisito tecnico o economico già posseduto
dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando
stesso”) costituisce eccezione al sistema; il quale consente - in
ogni caso e a prescindere da specifica previsione del bando - al
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione a
una specifica gara di lavori, servizi e forniture, di soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti (di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo) ovvero di
attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto o dell’attestazione SOA altrui (art. 49, comma 1,
del d.lgs. n. 163/2006).
Viene precisato, anche, che il bando di gara può prevedere, con
riguardo ad appalti di particolare natura o importo, che il ricorso
all’avvalimento sia limitato soltanto ai requisiti economici o a
quelli tecnici, oppure all’integrazione di un preesistente
requisito tecnico o economico già in possesso dell’impresa
avvalente in misura o percentuale indicata dal bando.
Per altro, anche gli artt. 47, par. 2, e 48, par. 3, della
direttiva 2004/18/CE, nonché l’art. 54, par. 5 e 6, della direttiva
2004/17/CE riconoscono agli operatori economici il diritto di
avvalersi della capacità di altri soggetti, a prescindere dalla
natura giuridica dei loro legami e senza alcuna limitazione, “la
sola condizione essendo quella di permettere all’amministrazione
aggiudicatrice di verificare che il candidato/offerente disporrà
delle capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto”.
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