Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008 è stato
pubblicato il
Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17
marzo 2008, n. 84 recante “Regolamento recante norme per la
ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il
nuovo Regolamento che consta di
11 articoli
entrerà in vigore il
25 ottobre 2008 e da tale data
sostituirà il precedente decreto ministeriale 2 novembre 1999, n,
555 che verrà abrogato.
Ricordiamo che sul Regolamento in argomento il
Consiglio di
Stato ha espresso parere favorevole (n. 3664/07) con alcune
osservazioni su vari articoli nella seduta del
12 ottobre
2007ed ilMinistero ha adeguato lo schema di decreto che nella
versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si compone dei
seguenti 11 articoli:
- art. 1 - Obiettivi e finalità
- art. 2 - Campo di applicazione
- art. 3 - Costituzione e accantonamento dell’incentivo
- art. 4 - Conferimento degli incarichi
- art. 5 - Ripartizione
- art. 6 - Incarichi interi o parziali per la redazione dei
progetti
- art. 7 - Termini per la presentazione
- art. 8 - Penalità per errori od omissioni progettuali
- art. 9 - Pagamento del conpenso
- art. 10 - Relazione periodica sull’applicazione del
regolamento
- art. 11 - Abrogazioni
Il nuovo Regolamento modifica, di fatto, il precedente adottato con
decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 che dava attuazione
all’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
adeguandolo alle modifiche della normativa primaria, intervenute
per effetto della legge 1 agosto 2002, n. 166, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed è stato predisposto,
in ottemperanza alle norme citate, previa apposita pattuizione in
sede di contrattazione decentrata, svoltasi nelle date del 13
gennaio 2004, del 20 marzo 2007 e del 2 aprile 2007.
Ricordiamo che il
comma 5 dell’articolo 92 del Codice dei
contratti dice testualmente: “5. Una somma non superiore al due
per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un
lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali
a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni
singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento
e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i
loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo
del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto
all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La
ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono
svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono
economie. I soggetti di cui all' articolo 32, comma 1, lettere b) e
c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.”
Nell’articolo 5 relativo alla ripartizione viene precisato che la
percentuale dell’incentivo varia in funzione dell’importo delle
opere nella seguente misura:
- 2% per progetti di importo a base di gara fino a euro
1.000.000
- 1,9% per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre
euro 1.000.000 e euro 5.000.000
- 1,8% per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre
euro 5.000.000 e euro 25.000.000
- 1,7% per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre
euro 25.000.000 e euro 50.000.000
- 1,6% per progetti di importo a base di gara superiore a euro
50.000.000
Nello stesso articolo 5 viene precisato che, in ogni caso,
l’importo complessivo dell’incentivo, a prescindere dell’importo
del progetto, deve essere ripartito nel modo seguente:
- dal 5% al 10% al responsabile del procedimento
- dal 15% al 65% al tecnico o ai tecnici progettisti titolari
formali dell'incarico
- dal 10% al 55% agli incaricati dell'ufficio della direzione
lavori
- dal 5% al 10% al personale incaricato delle operazioni di
collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare
esecuzione
- dal 5% al 20% al personale amministrativo, nonché l'ulteriore
personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non
firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale
e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché
alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione
dei lavori e alla loro contabilizzazione
Al comma 7 dello stesso articolo 5 viene precisato, altresì, che è
possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il
limite massimo dell'incentivo qualora venga attestata dal
responsabile del procedimento almeno una delle seguenti cause di
complessità:
- multidisciplinarità del progetto
- accertamenti e indagini di natura particolare nei casi di
ristrutturazione, adeguamento e completamento
- soluzioni tecnico-progettuali che hanno richiesto studi e/o
articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o
tecniche costruttive sperimentali o originali
- progettazione per stralci
Per ultimo ricordiamo che nell’articolo 6 è definita la
ripartizione dell’incentivo in funzione dei livelli di
progettazione nella seguente misura:
- 20% progetto preliminare
- 40% progetto definitivo
- 40% progetto esecutivo
e che il riferimento indicato nell’articolo 4, comma 4, lettera c),
all’articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con
le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999,
n. 528 deve intendersi, all’articolo 98 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
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