SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL REGOLAMENTO ART. 92, COMMA 5

12/05/2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 recante “Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il nuovo Regolamento che consta di 11 articoli entrerà in vigore il 25 ottobre 2008 e da tale data sostituirà il precedente decreto ministeriale 2 novembre 1999, n, 555 che verrà abrogato.
Ricordiamo che sul Regolamento in argomento il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole (n. 3664/07) con alcune osservazioni su vari articoli nella seduta del 12 ottobre 2007ed ilMinistero ha adeguato lo schema di decreto che nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si compone dei seguenti 11 articoli:
  • art. 1 - Obiettivi e finalità
  • art. 2 - Campo di applicazione
  • art. 3 - Costituzione e accantonamento dell’incentivo
  • art. 4 - Conferimento degli incarichi
  • art. 5 - Ripartizione
  • art. 6 - Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
  • art. 7 - Termini per la presentazione
  • art. 8 - Penalità per errori od omissioni progettuali
  • art. 9 - Pagamento del conpenso
  • art. 10 - Relazione periodica sull’applicazione del regolamento
  • art. 11 - Abrogazioni
Il nuovo Regolamento modifica, di fatto, il precedente adottato con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555 che dava attuazione all’art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 adeguandolo alle modifiche della normativa primaria, intervenute per effetto della legge 1 agosto 2002, n. 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed è stato predisposto, in ottemperanza alle norme citate, previa apposita pattuizione in sede di contrattazione decentrata, svoltasi nelle date del 13 gennaio 2004, del 20 marzo 2007 e del 2 aprile 2007.

Ricordiamo che il comma 5 dell’articolo 92 del Codice dei contratti dice testualmente: “5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all' articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.” Nell’articolo 5 relativo alla ripartizione viene precisato che la percentuale dell’incentivo varia in funzione dell’importo delle opere nella seguente misura:
  • 2% per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000
  • 1,9% per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro 5.000.000
  • 1,8% per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro 25.000.000
  • 1,7% per progetti di importo a base di gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro 50.000.000
  • 1,6% per progetti di importo a base di gara superiore a euro 50.000.000
Nello stesso articolo 5 viene precisato che, in ogni caso, l’importo complessivo dell’incentivo, a prescindere dell’importo del progetto, deve essere ripartito nel modo seguente:
  • dal 5% al 10% al responsabile del procedimento
  • dal 15% al 65% al tecnico o ai tecnici progettisti titolari formali dell'incarico
  • dal 10% al 55% agli incaricati dell'ufficio della direzione lavori
  • dal 5% al 10% al personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione
  • dal 5% al 20% al personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione
Al comma 7 dello stesso articolo 5 viene precisato, altresì, che è possibile attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il limite massimo dell'incentivo qualora venga attestata dal responsabile del procedimento almeno una delle seguenti cause di complessità:
  • multidisciplinarità del progetto
  • accertamenti e indagini di natura particolare nei casi di ristrutturazione, adeguamento e completamento
  • soluzioni tecnico-progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali
  • progettazione per stralci
Per ultimo ricordiamo che nell’articolo 6 è definita la ripartizione dell’incentivo in funzione dei livelli di progettazione nella seguente misura:
  • 20% progetto preliminare
  • 40% progetto definitivo
  • 40% progetto esecutivo
e che il riferimento indicato nell’articolo 4, comma 4, lettera c), all’articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 deve intendersi, all’articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

A cura di Paolo Oreto


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