Il reverse charge si applica anche alla cessione e alla lavorazione
di rottami, purché questi conservino la loro natura di beni non più
utilizzabili per gli scopi originari se non sottoposti a successive
trasformazioni. Questo è la precisazione diffusa il 12 maggio
scorso dall'Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare 43/E,
che fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale ai fini
IVA delle prestazioni di servizi connesse alla gestione dei rifiuti
e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto
rottami.
In particolare, per quanto concerne i servizi connessi alla
gestione dei rifiuti, le operazioni che possono fruire
dell'aliquota IVA ridotta sono:
- l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e
relative operazioni di controllo fino al deposito del materiale
sulla piattaforma;
- le lavorazioni fatte eseguire sul materiale raccolto e
depositato sulla piattaforma, a prescindere dal soggetto che ne è
proprietario. In questo caso la lavorazione (che potrebbe
consistere nella cernita, selezione, compattamento, etc.) serve a
facilitare il riciclo del materiale stesso. Conseguentemente, la
lavorazione medesima si configura come prestazione di servizio
connessa alla gestione e riciclaggio dei rifiuti;
- le operazioni connesse all'utilizzo dei rifiuti per il recupero
energetico.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione del reverse charge alle
operazioni relative ai rottami, c'è da distinguere due casi:
- la cessione del rottame: regolati dall'art. 74, comma 7
e 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, per i quali per le cessioni di
rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori,
di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di
vetri (…) intendendosi comprese anche quelle relative agli
anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati,
compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a
facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza
modificarne la natura, per le cessioni di rottami, cascami e avanzi
di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di
metalli non ferrosi, il soggetto che cede i summenzionati beni deve
emettere fattura senza addebitare l'IVA, essendo posto a carico del
cessionario l'obbligo di integrare la fattura con la relativa
imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile;
- le lavorazioni sui rottami: per le quali la
circolare n. 165/E del 2 agosto 1999, ha già precisato il regime
tributario applicabile, precisando che alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili dirette alla
trasformazione di rottami metallici non ferrosi nei semilavorati
non ferrosi, si rende applicabile il reverse charge analogamente a
quanto avviene per le cessioni aventi ad oggetto i medesimi
beni.
In sintesi, il regime dell'inversione contabile si
applica:
- alle cessioni del materiale conferito sulla piattaforma, a
condizione che sia qualificabile come rottame;
- alle lavorazioni effettuate sui rottami, cascami, avanzi di
metalli ferrosi e non ferrosi nonché sugli altri materiali
espressamente richiamati nell'art. 74, comma 7, del DPR n. 633 del
1972, a condizione che tali lavorazioni siano finalizzate ad
ottenere un prodotto qualificabile sempre come rottame;
- alla cessione del materiale raccolto e depositato sulla
piattaforma, che abbia subito lavorazioni che non ne hanno
modificato la natura di rottame (ai sensi del citato art. 74,
settimo comma), anche quando sia qualificabile come rottame "pronto
al forno";
- alle operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami, quali
ad esempio il trasporto reso "direttamente dal cedente … ovvero per
suo conto e a sue proprie spese", ai sensi dell'art. 12 del DPR n.
633 del 1972.
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