Riduzione ICI, agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie e
detrazioni IRPEF per il risparmio energetico. Questi gli argomenti
principali presenti all'interno della
guida alle agevolazioni
fiscali per la famiglia pubblicata dall'Agenzia delle Entrate,
che illustra le novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244 (finanziaria 2008), dal decreto legge 1 ottobre 2007, n. 247
(collegato fiscale alla legge finanziaria 2008)e dalla legge 24
dicembre 2007, n. 247 (legge di riforma del Welfare).
All'interno della guida vengono esaminate le seguenti questioni:
- le agevolazioni per la casa: detrazioni per i contratti
di affitto, riduzione ICI per abitazione principale, agevolazioni
fiscali per ristrutturazioni edilizie, detrazione IRPEF per il
risparmio energetico e per interessi passivi sui mutui, detrazione
per l'intermediazione immobiliare;
- le riduzioni IRFEF per i familiari a carico e per i redditi
da lavoro: neutralità del reddito dell'abitazione principale
per il calcolo delle detrazioni, detrazione per le famiglie
numerose, assegni periodici ai coniugi separati, comunicazione al
datore di lavoro per le detrazioni spettanti;
- gli sconti IRPEF per alcune spese: detrazione per la
sostituzione di frigoriferi, detrazione per motori elettrici e
variatori di velocità, contributi per il riscatto del corso di
laurea, contributi versati a fondi sanitari integrativi e per
assistenza sanitaria, detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di
trasporto pubblici, detrazione irpef per le spese per asili nido,
iscrizione e abbonamenti a strutture sportive, detrazione per le
spese di aggiornamento dei docenti;
- esenzioni e bonus incapienti: esenzione IRPEF, esenzione
dal canone RAI per i contribuenti ultra settantacinquenni, bonus
incapienti
Per quanto concerne la
riduzione ICI per abitazione
principale, dall'1 gennaio 2008, la legge finanziaria 2008 ha
stabilito che dall'ICI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del contribuente si detrae un ulteriore
importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore
detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a
concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae la destinazione di abitazione
principale.
Questa ulteriore detrazione ICI si aggiunge a quella riconosciuta
per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente
generalmente pari a 103,29 euro annui (importo che i comuni,
nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono anche
aumentare). In pratica, l'ulteriore detrazione deve essere
applicata solo dopo aver sottratto dall'ammontare dell'imposta
lorda la detrazione di 103,29 euro ed eventuali ulteriori riduzioni
dell'imposta previste dal regolamento comunale.
Nella determinazione della base imponibile dell'abitazione
principale sulla quale calcolare l'ulteriore detrazione deve essere
incluso anche il valore di eventuali pertinenze che il regolamento
comunale considera come tali ai fini ICI.
L'ulteriore detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno
per il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e
proporzionalmente alla quota per la quale detta destinazione si
verifica; per esempio, nel caso di due o più comproprietari
coabitanti per il medesimo periodo (ad esempio, l'intero anno)
l'ulteriore detrazione viene suddivisa in parti uguali.
Esempio
Abitazione principale del proprietario con rendita catastale di
1.239,50 euro posseduta per l'intero anno:
- aliquota ICI del 5 per mille
- detrazione base 103,29 euro
- valore imponibile: 1.239,50 euro x 1,05 (maggiorazione del 5 per
cento) x 100 = 130.147,50 euro
- ulteriore detrazione: 173,10 (1,33 per mille di 130.147,50)
- imposta dovuta: (5 per mille di 130.147,50) - 103,29 - 173,10 =
374,35
Per quanto concerne le
agevolazioni fiscali per le
ristrutturazioni edilizie, queste sono state prorogate anche
per gli anni 2008, 2009 e 2010. Ricordiamo che:
- la detrazione spetta nella misura del 36% da calcolare sul
limite massimo di spesa pari a 48.000 euro (riferito alla singola
unità immobiliare);
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni (per persone di
età non inferiore a 75 ed 80 anni, la detrazione può essere
ripartita rispettivamente in cinque e tre quote annuali costanti
per importo;
- nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di
interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati
successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del
limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener
conto delle spese già sostenute;
- l'impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve
evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della
manodopera utilizzata;
- i lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali
riguardano le spese sostenute per eseguire gli interventi di
manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento
conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli
appartamenti e per gli immobili condominiali. Tra le spese per le
quali compete la detrazione sono comprese inoltre: eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno
all'abitazione); realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più
avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi; esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
Ricordiamo, inoltre, che prima dell'inizio dei lavori è necessario
inviare la comunicazione di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate
- Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21, 65129 Pescara;
per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili
vengano pagate tramite bonifico bancario o postale; gli interventi
di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo
se riguardano le parti comuni di edifici residenziali.
Per quanto concerne, infine, la
detrazione d'imposta per le
spese effettuate per il risparmio energetico, dapprima prevista
solo per il 2007, è stata prorogata sino al 2010. Ricordiamo che
l'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione
d'imposta nella misura del 55% sulle seguenti spese:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro;
- involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su
edifici esistenti), fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro;
- installazione di pannelli solari, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
(installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione), fino
a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Le principali condizioni per fruire della detrazione sono:
- per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in
un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e
non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente,
operata all'atto della prima detrazione (in precedenza, la
detrazione veniva suddivisa solo in tre rate);
- il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o
postale;
- è necessario acquisire la certificazione energetica
dell'edificio o l'attestato di qualificazione energetica da
trasmettere all'ENEA;
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in
singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari
non è necessaria la certificazione energetica dell'edificio,
ovvero, l'attestato di qualificazione energetica;
- dal 2008, la detrazione spetta anche per le spese relative alla
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di
calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa
entalpia;
- la detrazione Irpef si applica anche alle spese per la
sostituzione intera o parziale di impianti non a condensazione,
sostenute entro il 31 dicembre 2009;
- i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica sono
stati aggiornati con il decreto del Ministro dello sviluppo
economico dell'11 marzo 2008
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