Entra in vigore domani 15 maggio il nuovo
decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile
2008.
Vanno, quindi, in pensione da domani, tra l’altro, i
decreti
legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996 e dovremo
iniziare a familiarizzare con i nuovi articoli del D.Lgs. n.
81/2008 che per quanto concerne i cantieri temporanei e mobili sono
riportati tutti nel
Titolo IV (articoli 88-160) e negli
allegati dal
X al XXIII.
In verità, in riferimento a quanto previsto al comma 2
dell’articolo 306 del D.Lgs. n. 81/2008, le disposizioni sulla
valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. n. 626/1994
continueranno a restare in vigore sino al
29 luglio 2008
(novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta Ufficiale) e, pertanto, sino a tale data restano validi i
documenti di valutazione dei rischi redatti in riferimento al
citato D.Lgs. n. 626/1994.
Dal 29 Luglio prossimo, invece, sono previsti notevoli cambiamenti,
cui, comunque, dovranno adeguarsi anche le aziende che sono in
possesso del documento di valutazione dei rischi ai sensi del
D.Lgs. n. 626/1994 ed in particolare:
- il datore di lavoro deve effettuare la valutazione ed elaborare
il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente che, quindi, devono essere nominati antecedentemente
alla stesura del documento stesso;
- la valutazione e la stesura del documento devono essere
realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza che, quindi, deve essere nominato
antecedentemente;
- la valutazione e il documento di valutazione debbono essere
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a
seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Vale la pena, poi, precisare che il documento di valutazione dei
rischi, previsto dall’articolo 28 del D.Lgs.n. 81/2008, redatto a
conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere,
oltre ai documenti già previsti al comma 2, lettere a), b) e c)
dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994, riproposte nelle omologhe
lettere del comma 2 dell’articolo 28 del nuovo D.Lgs. n, 81/2008
(relazione sulla valutazione dei rischi, indicazione delle misure
di prevenzione e protezione, programma delle misure), anche:
- l’individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che
vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Per ultimo, ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 96 del D.Lgs.
n. 81/2008 che ripropone, di fatto, il comma 2 dell’articolo 9 del
D.Lgs. n. 494/1996 puntualizza, nuovamente, che l'accettazione da
parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, del
piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alla stesura del documento unico
di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze e che,
quindi, nei cantieri temporanei e mobili non è necessario provedere
alla stesura del DVRI.
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