E’ entrato in vigore ieri il nuovo
decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008
che ha mandato in pensione, tra l’altro, i
decreti legislativi
n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996.
Iniziamo con oggi un esame approfondito del decreto in riferimento
al
Titolo IV (articoli 88-160) ed agliallegati dal
X al
XXIII dello stesso che contengono le norme relative ai cantieri
temporanei e mobili.
Il titolo IV è composto dai seguenti capi:
- Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili (artt. 88 - 104)
- Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. 105 -
157)
- Capo III - Sanzioni (artt. 158 - 160)
Relativamente al Capo I tratteremo i vari argomenti raffrontando i
vari articoli del nuovo decreto legislativo con i previdenti
articoli del D.Lgs. n. 494/1996.
Campo di applicazione
I due commi dell’
articolo 88 relativo al “campo di
applicazione” ripropongono il comma 1 ed il comma 3 dell’articolo 1
del D.Lgs. n. 494/1996 con una diversa definizione dei lavori
indicati alla lettera c) e con una modifica, ovviamente non
sostanziale di sostituire la titolazione delle lettere “e-bis” ed
“e-ter” inserite con successive leggi di modifica dell’originario
decreto n. 494, con le lettere “f” e “g”, lasciando, comunque,
inalterati i lavori cui non si applicano le disposizioni del
decreto stesso.
Definizioni
L’
articolo 89 relativo alle “definizioni” ripropone
l’articolo 2 del D.Lgs. n. 494/1996 con alcune modifiche, in
verità, sostanziali; in particolare:
- alla lettera a), riguardante il cantiere, viene cambiato il
riferimento all’allegato che non è più il “I” ma il “X”;
- alla lettera c), riguardante il responsabile dei lavori, viene
cambiato il riferimento che non è più, ovviamente, alla legge n.
109/1994 ma al D.Lgs. n. 163/2006 e viene precisato che il
responsabile dei lavori coincide con il progettista per la fase
di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori in fase
di esecuzione dell’opera mentre nel campo di applicazione del
Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) coincide con il
responsabile unico del procedimento. Occorre, altresì,
precisare che mentre nel testo del precedente D.Lgs. n. 494/1996 si
definiva “ “soggetto che può essere incaricato”, nel nuovo D.Lgs.
n. 81/2008 di definisce: “soggetto incaricato”; la nuova
definizione, di fatto, fa trasparire la volontà del legislatore di
obbligare il committente alla nomina del responsabile dei lavori in
tutti i cantieri temporanei e mobili.
Le lettere b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) sono inserite nel nuovo
D.Lgs. come lettere b), d), e) f), g) ed h) soltanto con piccole
modifiche relative ai riferimenti mentre sono aggiunte le lettere
i) ed l) con le definizioni relative all’”impresa affidataria” ed
all’”idoneità tecnico-professionale”.
Obblighi del committente e del responsabile dei lavori
L’
articolo 90 relativo agli “obblighi del committente o del
responsabile dei lavori” ripropone con alcune modifiche l’articolo
3 del D.Lgs. n. 494/1996. La modifica vale la pena sottolineare
maggiormente è quella relativa al comma 3 in cui con il nuovo
D.Lgs. n, 81/2008 l’obbligatorietà della nomina del coordinatore
per la progettazione per tutti quei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese, anche non contemporanea senza più alcun
riferimento all’entità di 200 uomini-giorno e ai rischi particolari
contenuti nell’allegato II al decreto n. 494/1996 e si comprende
come in quasi tutti i cantieri, sia pubblici che privati, dovrà
essere nominato il coordinatore. Entrando nel dettaglio
dell’articolo, è possibile affermare che, mentre il comma 3 è
diverso dal comma 3 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 494, i commi 1,
2, 4, 5, 6, 7 ed 8 sono sostanzialmente identici ai commi 1, 2, 4,
4-bis, 5, 6, 7 del D.Lgs. n. 494/1996 mentre il comma 9 del nuovo
D.Lgs. n. 81/2008 si discosta dal comma 8 del precedente decreto;
vengono, poi, aggiunti alla fine i due nuovi commi 10 ed 11.
Ricordiamo che l’articolo 90 ha avuto un parto difficile e che è
stato modificato poco prima della pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale per evitare che nei lavori soggetti soltanto alla
denuncia di inizio attività fosse possibile non redigere il piano
operativo di sicurezza.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
L’
articolo 91 relativo agli “obblighi del coordinatore per
la progettazione” ripropone, con alcune modifiche, in verità non
sostanziali, l’articolo 4 del precedente D.Lgs.n. 494/1996.
Il secondo comma è identico mentre il primo è sostanzialmente
identico anche se nella forma contiene riferimenti diversi; il
terzo comma, invece, dell’articolo 4, nel nuovo articolo 91 non
viene riproposto in considerazione del fatto che i contenuti del
fascicolo sono già contenuti nel nuovo D.Lgs. n. 81/2008 e
precisamente nell’allegato XVI dello stesso.
In conclusione gli obblighi del coordinatore per la progettazione
restano quelli già preesistenti di:
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV al
nuovo decreto legislativo
- redigere il fascicolo i cui contenuti sono definiti
nell'allegato XVI al D.Lgs. n. 81/2008, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori.
Continua nei prossimi giorni
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