LA CORTE UE DETTA LE MODALITA’ DI ESCLUSIONE

19/05/2008

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 15 maggio 2008 relativa ai procedimenti C-147/06 e C-148/06 con cui il Consiglio di Stato aveva presentato alla Corte di giustizia due domande di pronuncia pregiudiziale vertenti sull’interpretazione dell’art. 30, n. 4, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.
Nel caso in argomento due imprese avevano partecipato a due gare di appalto a procedura aperta indette da una amministrazione comunale tra il 2002 ed il 2004 e la valutazione delle offerte aveva poi consentito di classificare le offerte di tali imprese al primo posto tra le offerte considerate “non anomale”. Successivamente alla verifica delle offerte anormalmente basse, il Comune ha infine rifiutato tali offerte, accogliendo quelle di altre società.

La Corte di giustizia ha stabilito in merito che le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall’art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all’esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, in base all’applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime.
Ciò non si verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o ancora l’amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

A cura di Paola Bivona


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