Giovedì scorso il
Tar del Lazio, con
sentenza n. 4259 del
15 maggio 2008 ha accolto il ricorso presentato da
Confedilizia su un punto molto discusso del
Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 avente ad
oggetto “Decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui
all’articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Il ricorso della Confedilizia era incentrato sul fatto che le
amministrazioni comunali avrebbero avuto anche, tra l’altro, la
possibilità di verificare ed, eventualmente, rettificare le rendite
proposte dai professionisti, entrando nel merito dei classamenti,
controllando, quindi, la base imponibile delle loro imposte, in
piena autonomia rispetto agli Uffici del Territorio.
Ovviamente erano nate le
immediate opposizioni sia dei
proprietari di immobili che dei professionisti e Confedilizia aveva
presentato ricorso al Tar del Lazio in particolare avverso il dpcm
che conteneva una disposizione ambigua: all'articolo 3, comma 2,
lettera c), dove si elencavano le funzioni per i Comuni che
avrebbero scelto l'opzione più impegnativa, era indicata anche la
“definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla
base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti
d'ufficio”.
Confedilizia, in questa disposizione intravedeva una surrettizia
estensione dei poteri fissati dalla Finanziaria 2006.
L'articolo 66 del Dpr 138/98 stabiliva infatti che sarebbero
spettate ai Comuni le funzioni relative “alla conservazione,
utilizzazione e aggiornamento degli atti nonché alla revisione
degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, lettera h)”.
L'articolo 1, comma 194 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006),
invece, aveva modificato la lettera a) nella parte relativa agli
estimi, stabilendo che i Comuni avrebbero “partecipato” alla
determinazione degli estimi stessi, sempre ferma la gestione
unitaria.
Il Tar Lazio è intervenuto dando ragione a Confedilizia, ha parlato
di “erronea interpretazione operata nel provvedimento impugnato
delle disposizioni della legge 296/2006” ed ha accolto il ricorso
affermando che “l'attribuzione ai Comuni dell'esercizio della
potestà autoritativa di procedere al classamento e quindi alla
definizione della relativa rendita catastale costituisce un'opzione
non prevista dalla legge nell'ambito del trasferimento di funzione
catastali”.
Un problema, quindi, estremamente serio per le amministrazioni
comunali che, in questi giorni, sono anche in allerta per il
problema legato alla possibile cancellazione dell’ICI relativa alla
prima casa e sulle relative compensazioni.
Notevole soddisfazione, invece, del Presidente di Confedilizia
Corrado Sforza Fogliari che ha dichiarato: “La nostra
costanza nella difesa dello Stato di diritto è stata ancora una
volta premiata. Siamo stati coperti di improperi, più o meno
velati, da uomini del passato Governo quasi non sapessimo né
leggere né scrivere. Ora, però, il Tar ha fatto giustizia e il
diritto ha ancora una volta trionfato”.
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