Salvi i diritti acquisiti sulle abilitazioni, da definire un lasso
di tempo affinché i responsabili tecnici possano scegliere per
quale impresa continuare a svolgere tale funzione e affinché le
imprese possano scegliere il loro responsabile tecnico, e
precisazioni in merito alla dichiarazione di conformità
dell'impianto. Questi i principali chiarimenti forniti dal
Ministero dello Sviluppo economico a seguito delle richieste di
precisazione poste da CNA Installazione e Impianti, Confartigianato
impianti, Assintal e Unioncamere, in merito al nuovo regolamento
degli impianti, Dlgs. 37/2008.
In particolare, il primo chiarimento del Ministero riguarda
l'abilitazione delle imprese in considerazione dell'art. 1, comma 1
del nuovo regolamento, ovvero all'ampliamento della disciplina a
tutti gli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno
degli stessi o delle relative pertinenze. La norma impone di
riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano
già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie
di impianti sinora escluse dalla legge 46/90, il
diritto di
conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle
attività per le lettere e le singole voci, secondo l'iscrizione
al Registro Imprese o all'albo delle Imprese Artigiane, rimettendo
alle Camere di Commercio o alle Commissione Provinciali
dell'Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica
effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non risultante
dall'iscrizione. A tale precisazione da parte del Ministero, le
associazioni di categoria hanno però fatto notare come non sia
chiara la modalità con cui le imprese potranno presentare la
richiesta di abilitazione all'esercizio dell'attività per le
lettere e le specifiche voci.
Questa precisazione fa, inoltre, intendere che il diritto di
conseguire il riconoscimento dell'abilitazione non sia più riferito
al responsabile tecnico, ma all'impresa nel suo complesso.
Il secondo chiarimento riguarda la maturazione dei requisiti
tecnico-professionali. Il Ministero ha chiarito che occorre
osservare che gli stessi siano stati innalzati e resi maggiormente
selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in
imprese abilitate del settore e che devono essere tutelate, in
conformità al generale principio dell'ordinamento circa la
successione delle norme nel tempo (tempus regit actum), le
posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore
del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i
criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai
medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale
necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione ancorché
presenti la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del
Regolamento.
Restando nell'ambito del responsabile tecnico, il Ministero ha
chiarito che questa funzione può essere svolta per una sola impresa
e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività
continuativa (art. 3, commi 1 e 2). Tale norma è già in vigore, ma
deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza
e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative
a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici
che,avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti
disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in
una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova
prescrizione. Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del
responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un
ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli
interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese
da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili
per le altre imprese. Al riguardo, appare altresì opportuno che sia
fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al Registro,
termine che potrà a sua volta essere mutuato dalle Regioni,
competenti per le imprese artigiane.
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