ABILITAZIONI, RESPONSABILE TECNICO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

20/05/2008

Salvi i diritti acquisiti sulle abilitazioni, da definire un lasso di tempo affinché i responsabili tecnici possano scegliere per quale impresa continuare a svolgere tale funzione e affinché le imprese possano scegliere il loro responsabile tecnico, e precisazioni in merito alla dichiarazione di conformità dell'impianto. Questi i principali chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo economico a seguito delle richieste di precisazione poste da CNA Installazione e Impianti, Confartigianato impianti, Assintal e Unioncamere, in merito al nuovo regolamento degli impianti, Dlgs. 37/2008.

In particolare, il primo chiarimento del Ministero riguarda l'abilitazione delle imprese in considerazione dell'art. 1, comma 1 del nuovo regolamento, ovvero all'ampliamento della disciplina a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. La norma impone di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti sinora escluse dalla legge 46/90, il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività per le lettere e le singole voci, secondo l'iscrizione al Registro Imprese o all'albo delle Imprese Artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio o alle Commissione Provinciali dell'Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non risultante dall'iscrizione. A tale precisazione da parte del Ministero, le associazioni di categoria hanno però fatto notare come non sia chiara la modalità con cui le imprese potranno presentare la richiesta di abilitazione all'esercizio dell'attività per le lettere e le specifiche voci.
Questa precisazione fa, inoltre, intendere che il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione non sia più riferito al responsabile tecnico, ma all'impresa nel suo complesso.

Il secondo chiarimento riguarda la maturazione dei requisiti tecnico-professionali. Il Ministero ha chiarito che occorre osservare che gli stessi siano stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore e che devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione ancorché presenti la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

Restando nell'ambito del responsabile tecnico, il Ministero ha chiarito che questa funzione può essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2). Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che,avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. Al riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al Registro, termine che potrà a sua volta essere mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.



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