Sempre in riferimento al Titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008
che ha mandato in pensione, tra l’altro, i
decreti legislativi
n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996 continuiamo l’esame
dell’articolato trattando oggi gli articoli 92, 93 e 94.
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
L’
articolo 92 relativo agli “obblighi del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori” ripropone, con alcune modifiche, in verità
non sostanziali, l’articolo 5 del precedente D.Lgs.n. 494/1996.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il
datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui
designato ed è il soggetto incaricato dal committente o dal
responsabile dei lavori di controllare che le misure di sicurezza
previste nel piano di sicurezza siano realizzate e rispettate
concretamente e durante l’esecuzione dei lavori; il coordinatore
che, deve, così come riportato al comma 1 dell’articolo:
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n.
81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n,
81/2008, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il
fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.
81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,
95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e
proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nel secondo comma che è sostanzialmente identico al secondo comma
dell’articolo 5 del precedente D.Lgs. n. 494/1996 viene precisato
che nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a
una o piu' imprese il coordinatore per l'esecuzione, oltre a
svolgere i compiti precedentemente elencati redige il piano di
sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo i cui
contenuti sono dettagliatamente definiti nell’allegato XVI.
Responsabilità dei committenti be dei responsabili dei
lavori
L’
articolo 93 relativo alle “responsabilità dei committenti
e dei responsabili dei lavori” ripropone, con alcune modifiche, in
sostanziali, l’articolo 6 del precedente D.Lgs.n. 494/1996.
Nel comma 1, nella nuova versione viene puntualizzato che il
conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori, non esonera
il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli
adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighi del
committente o del responsabile dei lavori), 92, comma 1, lettera e)
(allontanamento delle imprese e risoluzione dei contratto), e 99
(notifica preliminare). Nella nuova versione del comma 2, viene
precisato che la responsabilità relativa alla verifica degli
adempimenti degli obblighi relativi alla predisposizione del piano
di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo (art. 91 D.Lgs. n,
81/2008) ed alle verifiche che il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori deve effettuare (art. 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)
D.Lgs. n, 81/2008) è soltanto del responsabile dei lavori.
Obblighi dei lavoratori autonomi
Semplificazione nell’
articolo 94 relativo agli “Obblighi dei
lavoratori autonomi” che ripropone, modificato l’articolo 7 del
D.Lgs. n. 494/1996.
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei
cantieri, fermo restando tutti gli obblighi previsti nel D.Lgs. n.
81/2008, devono adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
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