L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 207/E di ieri 20
maggio, interviene su un problema legato alla possibilità di
beneficiare della
detrazione del 55 per cento del costo
sostenuto per l’acquisto dei pannelli fotovoltaici e per
l’eventuale manodopera ai sensi dell’articolo 1, comma 344, della
legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con la
cumulabilità di
tale agevolazione
con gli incentivi previsti dall’articolo 7 del
decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità.
Il contribuente cha ha presentato l’interpello ritiene di poter
usufruire della detrazione del 55 per cento previsto per gli
interventi di risparmio energetico in relazione ai costi di
isolamento del tetto (comprese le tegole), ai costi di acquisto dei
pannelli fotovoltaici ed ai costi di manodopera, avendo conseguito,
ai sensi dell’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006,
un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 precisando
che tale detrazione del 55 per cento sarebbe incompatibile
esclusivamente con la detrazione fiscale prevista per gli
interventi di ristrutturazione edilizia e, pertanto, per
l’installazione dell’impianto fotovoltaico sarebbe possibile
beneficiare anche degli incentivi definiti dagli articoli 6 e 7 del
decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 emanato in attuazione del
decreto legislativo n. 387 del 2003.
L’Agenzia delle Entrate, invece, dopo aver puntualizzato cosa
prevedono l’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 387/2003
e l’articolo 1, comma 344 della legge n. 296/2006, nel precisare
che le norme agevolative richiamate, anche se entrambe di interesse
per il settore energetico, perseguono finalità diverse in quanto
l’una, mediante l’erogazione della tariffa incentivante (avente la
natura di contributo a fondo perduto), favorisce la realizzazione
di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonte
rinnovabile, l’altra, mediante il riconoscimento di una detrazione
d’imposta per le spese di riqualificazione degli edifici, favorisce
il contenimento dei Consumi è dell’avviso che i differenti ambiti
nei quali operano le due agevolazioni, ovvero quello della
produzione e quello del consumo di energia, fanno sì che esse non
possano trovare applicazione in relazione al medesimo intervento
essendo incompatibili sotto l’aspetto tecnico prima ancora che
giuridico.
In definitiva, quindi, laddove l’intervento di riqualificazione
energetica realizzato sull’edificio abbia conseguito un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore
di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nel decreto
19 febbraio 2007 così come modificato dal decreto del 7 aprile
2008, il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali
previste dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006
esclusivamente per le altre spese sostenute per la riqualificazione
energetica (costi di isolamento del tetto, manodopera) mentre potrà
beneficiare, in riferimento ai costi di acquisto dell’impianto
fotovoltaico, della tariffa incentivante e del premio aggiuntivo
previsti dall’articolo 6 e 7 del decreto ministeriale del 19
febbraio 2007.
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