INFORTUNI: COMUNICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

22/05/2008

Nuovi obblighi per il datore di lavoro. Dall’entrata in vigore del Testo unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, devono essere segnalati all'INAIL o all’IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Questo è quanto prevede il nuovo testo unico all’art. 18, comma 1, lettera r, che tra l’altro descrive tutti gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente. Le informazioni inviate dal datore di lavoro saranno raccolte dall’INAIL e dal IPSEMA, i cui obblighi sono descritti rispettivamente nei commi 4 e 7 dell’art. 9 del testo unico. In particolare l'INAIL:
  • raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
  • concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
  • partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
  • eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dall’1 gennaio 2007.
Mentre, l’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti:
  • raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
  • concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;
  • finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
  • eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo.
Per quanto concerne le modalità di comunicazione dell’infortunio, lo scorso 15 maggio l’INAIL ha predisposto il modulo di segnalazione che dovrà essere inviato o a mezzo fax, o per posta ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di comunicazione appositamente compilato.
Tale modulo consta di 3 sezioni: la prima relativa ai dati del lavoratore, la seconda relativa al datore di lavoro e la terza riguarda la descrizione dell’infortunio.

La mancata comunicazione dell’infortunio comporta una sanzione ai sensi dell’art. 55, comma i) ed l) del testo unico, ed, in particolare:
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori a 3 giorni;
  • la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno.


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