Nuovi obblighi per il datore di lavoro. Dall’entrata in vigore del
Testo unico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, devono
essere segnalati all'INAIL o all’IPSEMA, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore
a tre giorni.
Questo è quanto prevede il nuovo testo unico all’art. 18, comma 1,
lettera r, che tra l’altro descrive tutti gli obblighi del datore
di lavoro e del dirigente. Le informazioni inviate dal datore di
lavoro saranno raccolte dall’INAIL e dal IPSEMA, i cui obblighi
sono descritti rispettivamente nei commi 4 e 7 dell’art. 9 del
testo unico. In particolare l'INAIL:
- raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni
e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
- partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte,
della normazione tecnica in materia;
- eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative
prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni
verificatisi a fare data dall’1 gennaio 2007.
Mentre, l’IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno
infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale
gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i
seguenti compiti:
- raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
- concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni
e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
Ministero della salute e con l'ISPESL;
- finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese
istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
- supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in
materia di salute per il settore marittimo, anche mediante
convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria
riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di
assicurare il loro reinserimento lavorativo;
- eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore
marittimo.
Per quanto concerne le modalità di comunicazione dell’infortunio,
lo scorso 15 maggio l’INAIL ha predisposto il modulo di
segnalazione che dovrà essere inviato o a mezzo fax, o per posta
ordinaria, inviando alla Sede INAIL competente il modulo di
comunicazione appositamente compilato.
Tale modulo consta di 3 sezioni: la prima relativa ai dati del
lavoratore, la seconda relativa al datore di lavoro e la terza
riguarda la descrizione dell’infortunio.
La mancata comunicazione dell’infortunio comporta una sanzione ai
sensi dell’art. 55, comma i) ed l) del testo unico, ed, in
particolare:
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per
la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori a 3 giorni;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per
la violazione dell’art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori ad un giorno.
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