L’aliquota IVA del 10% prevista per le prestazioni di servizi,
dipendenti da contratti d’appalto, relative alla realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria (n. 127-quinquies e
127-septies, tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972) si applica
nell’ipotesi di costruzione di strade residenziali o di marciapiedi
e vialetti pedonali sulle stesse, mentre per i lavori di
manutenzione ed ammodernamento della sede stradale l’IVA è dovuta
con aliquota ordinaria, pari al 20%.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la
R.M. n. 202/E
del 19 maggio 2008, in risposta ad un’istanza d’interpello
relativa al corretto regime IVA applicabile all’esecuzione di
lavori stradali, nell’ambito di un contratto d’appalto, riguardanti
sia la manutenzione e l’allargamento dell’impianto stradale
esistente, sia la realizzazione della fondazione stradale e di
marciapiedi lungo strade residenziali.
In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria, ribadendo che sono
soggette all’aliquota IVA del 10% le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge n. 847/1964,
come modificato dall’art. 44 della legge n. 865/1971, ha chiarito
che:
- fra le opere di urbanizzazione primaria sono comprese anche le
strade residenziali, ovvero quelle realizzate in funzione di un
centro abitato, già costruito o da costruire, intendendosi per tali
unicamente le strade che attraversano, e sono al servizio, dei
centri abitati, così come individuate dai Comuni nell’ambito degli
strumenti urbanistici generali o nei P.U.P., che stabiliscono la
collocazione degli insediamenti residenziali;
- l’aliquota IVA del 10%, stabilita per la costruzione di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, si applica unicamente
nell’ipotesi in cui gli interventi si riferiscono alla costruzione
ex novo di strade residenziali, così come individuate dai Comuni
secondo la prescritta procedura urbanistica, o di marciapiedi e
vialetti pedonali di strade residenziali già esistenti.
Infine, con la citata R.M. n. 202/E/2008 viene chiarito che i
lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione della sede
stradale, non essendo riconducibili nel concetto di “costruzione ex
novo” di un’opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o
modifica dell’opera stessa, e come tali non rientrano tra gli
interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta.
Fonte:
www.ance.it
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