IL RICORSO DEL CNI RIMANDATO A NOVEMBRE

23/05/2008

Nulla di nuovo sul fronte delle professioni ordinistiche. Nonostante le ripetute lamentele di tutte le categorie professionali, il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri percorre la strada dell'inammissibilità e allo stato attuale è sempre il DPR 328 del 2001 il riferimento per tutte le professioni intellettuali.

Questo è quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2157 dello scorso 12 maggio che di fatto rimanda all'Autorità amministrativa l'arduo compito di decidere sull'ammissibilità del ricorso presentato dal CNI.
Ricordiamo che il primo ricorso presentato dal CNI contro il DPR 328/2001 era stato respinto "in toto" dal TAR del Lazio con sentenza 1791/2003, in quanto ritenuto infondato. Ricordiamo i motivi principali che hanno spinto al primo ricorso presentato dal CNI:
  • mancanza di contraddittorio tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e gli Ordini e Consigli Nazionali interessati, nonché uno "scollegamento" tra i vari componenti del gruppo di lavoro deputato a redigere il regolamento;
  • il provvedimento non garantisce la competenza attribuita agli iscritti all'ordine dalla normativa previgente, essendo ciò ostacolato dall'esistenza nelle sezioni di diverse classi di abilitazione e dal fatto che alcune competenze tipiche degli ingegneri sembrano essere state trasferite agli architetti "pianificatori territoriali" ed altre ai geologi (in campo geotecnico), presenta il grave "handicap" del termine "junior" poco perspicuo, degli iscritti alla sezione B dell'Albo, non determina una chiara contiguità fra gli iscritti alla sezione A e gli iscritti alla sezione B, dà luogo a confusioni fra i percorsi formativi universitari e le varie classi di iscrizione, è incoerente in ordine alla rappresentatività e alla disciplina, presenta sfalsamenti con l'ordine degli studi universitari;
Il TAR del Lazio ha ritenuto inammissibile e infondato in ricorso per i seguenti motivi:
  • per quanto concerne la mancanza di contraddittorio, il TAR ha evidenziato come gli ordini e i consigli siano stati sentiti e che se la partecipazione non sia stata ottimale, nel senso che non si è prodotto un vero e proprio contraddittorio, è vicenda estranea alla fattispecie, in quanto occorreva soltanto "sentire" gli ordini interessati e non anche concordare con essi i contenuti del provvedimento;
  • in merito al temine "junior" il TAR ha risposto che al di là della sua mancanza di chiarezza in ordine al significato letterale, non il temine non è significativo né foriero di illegittimità, trattandosi di un mero fatto nominale, mentre ciò che è rilevante è la competenza in campo professionale attribuita ai professionisti iscritti nell'elenco contrassegnato con tale termine, che è sicuramente in sintonia con i percorsi universitari seguiti dagli interessati; per quanto concerne la mancanza di congruità fra gli iscritti all'elenco A e gli iscritti all'elenco B, questa non è stata rinvenuta, in quanto la differenziazione di competenze fra le due categorie di professionisti appare coerente con il diverso grado di professionalità degli stessi e si enuclea comunque nell'ambito della più generale materia ingegneristica.
Alla sentenza del TAR il CNI è, dunque, ricorso in appello per l'annullamento della sentenza, ma il Consiglio di Stato ha rinviato a novembre la decisione, dando adito di nuovo annullamento che di fatto vuol dire battaglia persa per gli ingegneri e speranza rinnovata per i laureati triennali che vedono in questo modo consolidare le proprie posizioni.

In attesa di nuovi provvedimenti, continuerà ad essere il DPR 328/2001 il riferimento per tutte le professioni intellettuali




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