Nulla di nuovo sul fronte delle professioni ordinistiche.
Nonostante le ripetute lamentele di tutte le categorie
professionali, il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli
Ingegneri percorre la strada dell'inammissibilità e allo stato
attuale è sempre il DPR 328 del 2001 il riferimento per tutte le
professioni intellettuali.
Questo è quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n.
2157 dello scorso 12 maggio che di fatto rimanda all'Autorità
amministrativa l'arduo compito di decidere sull'ammissibilità del
ricorso presentato dal CNI.
Ricordiamo che il primo ricorso presentato dal CNI contro il DPR
328/2001 era stato respinto "in toto" dal TAR del Lazio con
sentenza 1791/2003, in quanto ritenuto infondato. Ricordiamo i
motivi principali che hanno spinto al primo ricorso presentato dal
CNI:
- mancanza di contraddittorio tra il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e gli Ordini e Consigli
Nazionali interessati, nonché uno "scollegamento" tra i vari
componenti del gruppo di lavoro deputato a redigere il
regolamento;
- il provvedimento non garantisce la competenza attribuita agli
iscritti all'ordine dalla normativa previgente, essendo ciò
ostacolato dall'esistenza nelle sezioni di diverse classi di
abilitazione e dal fatto che alcune competenze tipiche degli
ingegneri sembrano essere state trasferite agli architetti
"pianificatori territoriali" ed altre ai geologi (in campo
geotecnico), presenta il grave "handicap" del termine "junior" poco
perspicuo, degli iscritti alla sezione B dell'Albo, non determina
una chiara contiguità fra gli iscritti alla sezione A e gli
iscritti alla sezione B, dà luogo a confusioni fra i percorsi
formativi universitari e le varie classi di iscrizione, è
incoerente in ordine alla rappresentatività e alla disciplina,
presenta sfalsamenti con l'ordine degli studi universitari;
Il TAR del Lazio ha ritenuto inammissibile e infondato in ricorso
per i seguenti motivi:
- per quanto concerne la mancanza di contraddittorio, il TAR ha
evidenziato come gli ordini e i consigli siano stati sentiti e che
se la partecipazione non sia stata ottimale, nel senso che non si è
prodotto un vero e proprio contraddittorio, è vicenda estranea alla
fattispecie, in quanto occorreva soltanto "sentire" gli ordini
interessati e non anche concordare con essi i contenuti del
provvedimento;
- in merito al temine "junior" il TAR ha risposto che al di là
della sua mancanza di chiarezza in ordine al significato letterale,
non il temine non è significativo né foriero di illegittimità,
trattandosi di un mero fatto nominale, mentre ciò che è rilevante è
la competenza in campo professionale attribuita ai professionisti
iscritti nell'elenco contrassegnato con tale termine, che è
sicuramente in sintonia con i percorsi universitari seguiti dagli
interessati; per quanto concerne la mancanza di congruità fra gli
iscritti all'elenco A e gli iscritti all'elenco B, questa non è
stata rinvenuta, in quanto la differenziazione di competenze fra le
due categorie di professionisti appare coerente con il diverso
grado di professionalità degli stessi e si enuclea comunque
nell'ambito della più generale materia ingegneristica.
Alla sentenza del TAR il CNI è, dunque, ricorso in appello per
l'annullamento della sentenza, ma il Consiglio di Stato ha rinviato
a novembre la decisione, dando adito di nuovo annullamento che di
fatto vuol dire battaglia persa per gli ingegneri e speranza
rinnovata per i laureati triennali che vedono in questo modo
consolidare le proprie posizioni.
In attesa di nuovi provvedimenti, continuerà ad essere il DPR
328/2001 il riferimento per tutte le professioni intellettuali
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