Nei concorsi di progettazione è vietato selezionare i concorrenti
sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Questo è
quanto emerge dal
Parere dell'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori , servizi e forniture n. 124 del 23
aprile 2008, in risposta ad un quesito presentato dall'Ordine
degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bolzano per la soluzione delle controversie inerenti
un concorso di progettazione per la costruzione di un Polo
scientifico e tecnologico suddiviso in tre compiti progettuali :la
redazione di una proposta di edificazione di un'area industriale
dimessa; la redazione di un progetto preliminare, parte
architettonica, per la ristrutturazione degli edifici esistenti e
di un altro progetto preliminare, sempre parte architettonica, per
l'edificazione di un'altra area dimessa, per un costo stimato di
realizzazione dell'intervento, in caso di realizzazione dell'opera,
di circa 24 milioni di euro.
Il concorso si articolava nel seguente modo:
- in una prima fase, aperta a tutti, si sarebbe dovuta effettuare
una preselezione di 10 concorrenti sulla base del curriculum
professionale, di due progetti referenziali (ritenuti paragonabili
per caratteristiche architettoniche, integrazione urbanistica,
funzionalità e complessità al tema del concorso) e dell'offerta
economica per l'onorario inerente la prestazione professionale in
caso di realizzazione dell'opera;
- nella seconda fase sarebbe avvenuto il vero e proprio concorso
di progettazione, anonimo fra i 10 concorrenti scelti.
I primi 4 progetti selezionati avrebbero dovuto ricevere un premio
e, in caso di realizzazione dell'opera, al partecipante primo
classificato, sarebbe stato affidato l'incarico della successiva
progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva).
In particolare, l'Ordine professionale istante ha, tra le altre
cose, contestato:
- l'individuazione, fra i criteri di valutazione delle
candidature, dell'offerta economica proposta per la prestazione
professionale;
- la clausola del bando che prevede che il premio corrisposto è
da considerarsi quale acconto sull'onorario.
L'Autorità non si è fatta attendere e lo scorso 23 maggio ha reso
noto il parere attraverso il quale viene ribadito un principio già
affermato e secondo il quale l'amministrazione non può operare una
illegittima commistione, preclusa dalla normativa comunitaria e
nazionale, tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed
elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, a fronte delle
procedure conformi alle disposizioni della parte II del codice dei
contratti.
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo
2007, recante
Principi da applicare, da parte delle stazioni
appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di
aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, specifica la
rigorosità della distinzione tra criteri di idoneità per la
selezione dell'offerente e criteri di aggiudicazione per la
selezione dell'offerta.
Per l'appunto, nel caso esaminato, nella fase di pre-qualificazione
dei candidati, è stata inserita l'offerta economica per l'onorario
inerente la prestazione professionale che verrà successivamente
affidata al primo classificato, in contrasto con i principi della
parte II del codice dei contratti, in quanto l'offerta economica
non rientra tra i criteri di selezione della capacità ed idoneità
di un candidato.
L'Autorità ha fatto, inoltre, presente che il concorso di
progettazione si distingue nettamente dall'appalto di servizi di
ingegneria e di architettura:
- il primo identifica, infatti, una offerta al pubblico con la
quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare,
premiandola o meno, un progetto che normalmente è definito a
livello di preliminare, ritenuto il migliore da una apposita
commissione, in relazione ad una preindicata esigenza;
- mentre nell'appalto di progettazione oggetto del contratto è
una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla
redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione
del relativo progettista.
© Riproduzione riservata