L'Associazione territoriale di Catania dell'ANCE, proseguendo nella
propria iniziativa di impugnare i bandi alla cui base sono posti
progetti non aggiornati nella stima economica, ha ottenuto un
importantissimo risultato, con la decisione in esame del Tar
Sicilia che accoglie la domanda cautelare di sospensiva di un bando
di lavori ferroviari pubblicato da Italferr.
In particolare, la procedura di gara, avente ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di raddoppiamento
di un tratto di rete ferroviaria a Catania, è stata impugnata
dall'Associazione territoriale, unitamente ad alcune imprese,
poiché in base all'analisi della documentazione di gara, risultava
che per la determinazione del prezzo a base d'asta Italferr avesse
utilizzato un prezziario risalente al 1993. A fronte di un
principio generale, che impone invece la chiara prescrizione
all'ente appaltante di stimare il progetto in maniera adeguata,
l'applicazione da parte di Italferr di un prezzario risalente a 15
anni or sono, ad avviso dei ricorrenti, inficiava la validità e
correttezza dell'intera procedura di gara.
In particolare, il bando è stato impugnato innanzi al competente
Tribunale amministrativo, evidenziando come dall'art. 133, comma 8
del codice dei contratti pubblici, che prevede per le stazioni
appaltanti l'obbligo di aggiornamento annuale dei prezziari, si
possa desumere un principio fondamentale in materia di prezziari,
ossia che le stazioni appaltanti non possono porre a base di gara
progetti stimati con prezziari palesemente non aggiornati.
Si tratta, dunque, di un principio generale di buona e corretta
amministrazione, sempre e comunque applicabile a tutti i soggetti
pubblici, ancorché operanti nei c.d settori speciali, che impone ad
ogni stazione appaltante di stimare l'intervento in maniera
adeguata e non approssimativa, di modo che le imprese concorrenti
possano formulare un'offerta seria, basata su prezzi
sostanzialmente di mercato. Tale principio consente, altresì,
all'amministrazione di attuare l'interesse pubblico, evitando di
ottenere un risparmio "illusorio", che sconterebbe in fase di
esecuzione dei lavori con una minore qualità dell'opera e con il
rischio della sostanziale non realizzabilità della stessa, oltre
che con un aggravio dei tempi di realizzazione e del
contenzioso.
Ora, il Tribunale amministrativo nel proprio provvedimento ha
ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda
cautelare di sospensione della gara, evidenziando, sul piano del
fumus boni iuris, l'obbligo per la stazione appaltante di porre a
base di gara "valori economici coerenti con l'attuale andamento del
mercato, a pena di intuibili carenze di effettività delle offerte e
di efficacia dell'azione della pubblica amministrazione, oltre che
sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese", e non
ritenendo al contrario sufficientemente dimostrata da parte di
Italferr l'affermazione di aver proceduto ad aggiornare parte dei
prezzi utilizzati per la stima del progetto. Sul piano poi del c.d
periculum in mora, il Tribunale ha riconosciuto come prevalente
l'interesse alla sospensione degli effetti del bando rispetto
all'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione della gara,
proprio perché ha ritenuto essenziale consentire lo svolgimento di
una procedura di gara alla cui base fossero posti prezzi coerenti
con l'andamento del mercato, in modo tale da "ottenere la maggiore
partecipazione possibile alla gara e garantire la serietà e
l`affidabilità delle offerte".
La decisione in esame costituisce un rilevante passo in avanti nel
raggiungimento da parte dell'Ance, insieme alle proprie
associazioni territoriali, dell'obiettivo di ottenere
l'applicazione concreta ed estesa a tutto il territorio nazionale
della disciplina in tema di prezziari, e ciò essenzialmente per due
motivi: in primo luogo perché Italferr rappresenta
un'amministrazione committente a livello nazionale e perciò uno dei
centri di spesa più rilevanti per il settore dei lavori pubblici;
in secondo luogo, si tratta di un soggetto operante nei settori
speciali, per i quali formalmente l'art. 133 del codice dei
contratti pubblici non viene richiamato (art. 206 del codice) tra
le norme dei settori ordinari applicabili anche ai settori
speciali. Quest'ultimo aspetto risulta particolarmente
significativo, poiché per la prima volta un giudice amministrativo
riconosce espressamente l'esistenza di un principio generale,
applicabile a tutte le amministrazioni, che obbliga queste ultime a
porre a base di gara progetti adeguatamente stimati secondo i
prezzi di mercato, e ciò sia al fine di consentire la formulazione
di offerte serie ed affidabili, sia al fine di assicurare la piena
partecipazione alle gare stesse.
Fonte: www.ance.it
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