L'Agenzia dell'Entrate con Risoluzione 200/E del 16 maggio 2008 ha
espresso parere favorevole sui quesiti espressi da una società srl
in tema di detrazione per canoni di locazione.
Il quesito manifestato è appunto sull'applicabilità della
detrazione per canoni di locazione, prevista in favore dei
"…
soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale…", nelle seguenti ipotesi:
- a) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell'entrata
in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge
27 luglio 1978, n. 392 e automaticamente prorogato per gli anni
successivi;
- b) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell'entrata
in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge
8 agosto 1992, n. 359 e automaticamente prorogato per gli anni
successivi;
- c) soggetto titolare di contratto stipulato dopo l'entrata in
vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza che nel predetto
contratto le parti facciano alcun riferimento alla legge
431/1998;
- d) soggetto titolare di contratto stipulato dopo l'entrata in
vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui le parti si
riferiscono a normative previgenti (Legge 392/1978 oppure Legge
359/1992).
Secondo l'interpretazione della società la detrazione può essere
utilizzata in tutte le 4 precedenti ipotesi ed in particolar modo:
- in relazione ai casi sub a) e b), il contratto deve ritenersi
rinnovato ai sensi della Legge 431/1998 in virtù di quanto disposto
dal comma 6 dell'art. 2 della medesima legge;
- in relazione ai casi sub c) e d), il mancato richiamo alla
Legge 431/1998 ovvero il richiamo alla normativa previgente non
esclude che il contratto, concluso in vigenza della Legge 431/1998,
sia comunque da essa disciplinato.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 [Legge Finanziaria per il 2008]
con l'inserimento, nell'art. 16 del TUIR, del comma 01, ha previsto
la detrazione dei canoni di locazione in favore dei
"…soggetti
titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, adibite ad
abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9
dicembre 1998, n. 431.".
Con l'introduzione dei commi 1-quater e 1-quinquies nell'art. 16
del TUIR, sempre ad opera della Legge Finanziaria per il 2008, il
legislatore ha voluto disciplinare e armonizzare la fruizione delle
detrazioni previste, disponendo che esse:
- non sono tra loro cumulabili; è riconosciuto al contribuente il
diritto di fruire, a sua scelta, della detrazione più
favorevole;
- sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità
immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, intendendo
per tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Sulla base del quadro normativo illustrato si ritiene che, per le
prime due ipotesi a) e b), possa essere condivisa la tesi proposta
dal società, dal momento che è lo stesso comma 6 dell'art. 2 della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, a sancire che
"I contratti di
locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della
presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal
comma 1 del presente articolo.".
Per quanto riguarda le altre due ipotesi c) e d) si osserva che
l'art. 1362 del c.c. prevede che
"…si deve indagare quale sia
stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso
letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare
il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione
del contratto.".
Ne consegue che il contratto di locazione, stipulato in vigenza
della Legge 431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da
quest'ultima, anche se le relative disposizioni non sono
espressamente menzionate, in considerazione del fatto che il
contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera
disponibilità delle parti, non può mai essere
contra
legem.
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