Con l’emanazione del Decreto ministero della Giustizia 2 febbraio
2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2006 è
stato istituito il fondo di solidarietà per gli acquirenti di
beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6,
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 e, pertanto, da tale
data il denaro impiegato dai cittadini per acquistare una casa sarà
garantito da fideiussione obbligatoria a carico delle imprese.
Con il decreto ministeriale viene data completa attuazione al
decreto legislativo n. 122/2005 che aveva istituito il Fondo di
solidarietà a beneficio degli acquirenti che, a seguito
dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme
di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di
proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di
accordo con il costruttore.
La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP S.p.a.
(Concessionaria di servizi assicurativi pubblici s.p.a. con unico
socio), che vi provvede per conto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze sulla base di apposita concessione, approvata con
decreto del medesimo Ministero La domanda per l'accesso al Fondo
può essere presentata:
a) per via telematica, utilizzando il modulo interattivo
disponibile sul sito Internet della CONSAP S.p.a.;
b) per consegna diretta presso la sede della CONSAP S.p.a., che ne
rilascia ricevuta;
c) a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, inoltrato
alla sede del gestore.
Il modello per accedere al fondo sono scaricabili da CONSAP Sp.a. e
la domanda di accesso alle prestazioni del fondo di solidarietà per
gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell’art. 18
del Decreto Legislativo 6 luglio 2005, n. 122 deve essere
inoltrata, anche telematicamente, entro non oltre sei mesi a
decorrere dal 10 febbraio 2006.
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