La progettazione e la conduzione di opere idrauliche non possono
essere affidate ad architetti in quanto di competenza degli
ingegneri. Questo è in sintesi quanto stabilito dal TAR Calabro di
Catanzaro che ha confermato la competenza professionale esclusiva
degli ingegneri per la progettazione e conduzione di opere
idrauliche.
Il TAR ha risposto in merito ad un ricorso presentato dal Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri che ha impugnato una delibera che
affidava l'incarico progettuale della rete di distribuzione idrica
comunale ad una équipe di tecnici, composta da 5 ingegneri e 2
architetti. Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri ha fatto
presente come questa delibera violasse gli articoli 51 e 52 del
Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, che affermano:
- Art. 51 - Sono di spettanza della professione
d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per
estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od
indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie,
dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso
e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine
ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni
della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
- Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere
quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché
i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante
carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 , per l'antichità e le
belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma
la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto
quanto dall'ingegnere.
La risposta del TAR non si è fatta attendere, confermando come la
progettazione di una rete di distribuzione idrica comunale fa parte
delle opere di ingegneria idraulica e che per tale motivo è di
competenza degli ingegneri. C'è da sottolineare, però, che nel caso
in esame la progettazione della rete idrica era stata affidata ad
una équipe di professionisti formata sia da ingegneri che da
architetti, per questo motivo si potrebbe obiettare che tale
affidamento non viola l'art. 51 né tantomeno il 52, essendo una
équipe un gruppo di persone che, mettendo a disposizione le loro
diverse competenze, cercano di risolvere un problema o un incarico
attraverso una visione plurima.
Ai posteri l'ardua sentenza…
© Riproduzione riservata