ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO DECRETO (Terza puntata)

29/05/2008

In riferimento al Titolo IV del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 che ha mandato in pensione, tra l'altro, i decreti legislativi n. 626/1994, n. 493/1996 e n. 494/1996 continuiamo l'esame dell'articolato trattando oggi gli articoli 95, 96 e 97.

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
L'articolo 95 relativo alle "misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" ripropone, con alcune modifiche non sostanziali, l'art. 8 del precedente D. Lgs. n. 494/1996.
In particolare, in riferimento all'art. 15 del D. Lgs. 81/2008 (Misure generali di tutela) estende gli obblighi per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili a tutti i datori di lavoro delle imprese esecutrici presenti all'interno del cantiere ed, in particolare, ognuno, in riferimento alle proprie parti di competenze, deve curare:
  • il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
  • la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
  • le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
  • la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
  • l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
  • la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
  • le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
L'articolo 96 individua gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti estendendo, a differenza dell'art. 9 del precedente D. Lgs. n. 494/1996, gli obblighi ai datori di lavoro delle imprese affidatarie (impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi, art. 89, comma 1, lettera i) e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti.
In particolare vengono definiti i seguenti obblighi:
  • adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII che definisce le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri e per i posti di lavoro nei cantieri;
  • predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  • curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  • curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  • curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  • curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  • redigere il piano operativo di sicurezza, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV al D. Lgs. 81/2008;
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (i cui contenuti sono definiti nell'art. 100) e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a) (valutazione dei rischi ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi), all'articolo 18, comma 1, lettera z) (aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
L'articolo 97 definisce gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, coinvolgendolo, indipendentemente dall'esistenza o meno di attività imprenditoriale ai fini dell'esecuzione dell'appalto e anche nel caso in cui sia un semplice intermediario dei lavori, nei vari obblighi ai fini della sicurezza.
In particolare, il comma 1 stabilisce che il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Stabilendo, dunque, una ulteriore attività di vigilanza oltre a quella di competenza del coordinatore in fase di esecuzione. Ai sensi del comma 2, al datore di lavoro dell'impresa affidataria è assegnato il compito di ottemperare agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione previsti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, e di cui l'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere effettuata in riferimento all'allegato XVII, che descrive appunto le idoneità tecnico professionale di imprese, lavoratori autonomi e, in caso di sub appalto, dei sub appaltatori.

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