E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 dello scorso 26
maggio, il decreto del Ministero della Giustizia 28 aprile 2008 per
l’attuazione del D. Lgs. 206/2007 di recepimento della direttiva
sulle
qualifiche professionali e che fissa i
requisiti e l’annotazione degli enti nell'elenco delle associazioni
rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate
per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei
servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Il
decreto descrive
i requisiti necessari per l’individuazione
delle associazioni che potranno partecipare, insieme agli ordini,
ai tavoli europei, dando indicazioni specifiche sulle
modalità ed i termini per l’esame e la presentazione delle
candidature.
L’obiettivo principale è quello, infatti, di
consentire
anche alle professioni non regolamentate da albi di partecipare
alle piattaforme dei percorsi formativi comuni da discutere su
scala europea.
Ricordiamo che il D. Lgs. 206/2007, che da attuazione alla
direttiva comunitaria 2005/36/CE relativa al
riconoscimento
delle qualifiche professionali, al fine della valutazione
in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle
professioni non regolamentate al comma 3 fissa i requisiti, tenendo
conto:
- della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata o per scrittura privata registrata presso
l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a
base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione
delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei
titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la
rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la
trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi
organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle
finalità dell'associazione;
- della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente
all'associazione per gli scopi statutari;
- di un sistema di deontologia professionale con possibilità di
sanzioni;
- della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- della diffusione su tutto il territorio nazionale;
- della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti
legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività
dell'associazione medesima.
In relazione a questi, il DM 28 aprile 2008, afferma che gli enti
che vogliano essere riconosciuti nell’elenco tenuto dal Ministero
della giustizia devono essere rappresentativi a livello nazionale
in base al possesso dei
seguenti requisiti:
- che l'attività sia svolta in relazione alle professioni
regolamentate definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non
siano istituiti ordini, albi o collegi o che l'attività sia svolta
nell'area dei servizi non intellettuali o in relazione a
professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra
quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata
registrata;
- il relativo statuto assicuri:
- la finalità dell'ente sia la tutela della specifica attività
svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;
- garanzie di democraticità sia per il funzionamento degli
organismi deliberativi, sia per il conferimento delle cariche
sociali, anche attraverso la previ-sione della durata degli
incarichi e di un limite alla reiterazione, sia per la prevenzione
di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
- una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle
finalità dell'associazione;
- la partecipazione all'associazione soltanto di chi abbia
conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva
attività o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto
alle attività professionali oggetto della associazione;
- l'assenza di scopo di lucro;
- l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento
professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad
accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
- l'elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato, lo
statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla
individuazione dei titolari delle cariche sociali, il codice
deontologico nonché il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e
sia previsto l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle
quote associative da parte degli iscritti;
- l'ente abbia adottato un codice deontologico che preveda
sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in
essere;
- l'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari
sia dotato della necessaria autonomia; sia assicurato il diritto di
difesa nel procedimento disciplinare;
- l'associazione, tenuto conto delle particolarità della
professione o della attività svolta nell'area dei servizi non
intellettuali e salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con
radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il
territorio dello Stato con proprie articolazioni;
- i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano
subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione
all'attività dell'ente.
Per l’
inserimento all’interno dell’elenco il
legale rappresentante deve presentare apposita domanda al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia,
Direzione generale della giustizia civile, allegando alla domanda
la copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente, nonché della
completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o
promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti.
Sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per ciascuna
annotazione la Direzione generale per la giustizia civile del
Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni e
dei requisiti prescritti. A tal fine, il legale rappresentante
dell’ente deve depositare trenta giorni prima la documentazione
comprovante l'attualità delle condizioni e dei requisiti
prescritti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni
l'annotazione risulta sospesa. Decorso inutilmente un ulteriore
termine di novanta giorni dalla comunicazione della sospensione,
l'annotazione è revocata.
La pubblicazione del decreto ha suscitato piena soddisfazione del
Colap e del suo
Coordinatore
Nazionale, Giuseppe Lupoi che vede nel
provvedimento
"la conclusione del cammino compiuto negli ultimi
due anni che, per la prima volta inserisce, con tutti i dettagli
operativi, all’interno di un provvedimento di legge, le
associazioni professionali."
"La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" –
continua
Lupoi -
"consentirà alle oltre 50 associazioni del Colap
che hanno presentato la loro domanda ai ministeri il 20 dicembre
scorso e alle altre che si stanno apprestando a farlo di veder
riconosciuto l’impegno e la qualità del lavoro svolto in tutti
questi anni."
L’augurio del Coordinatore Lupoi è che i Ministeri ed il Cnel
"inizino subito l’esame della documentazione delle
associazioni.
Questo provvedimento" –
conclude Lupoi – "
non
è soltanto un passo importante per il nostro paese ma un esempio
per l’Europa che dimostra la volontà di rendere davvero possibile
la libera circolazione delle persone nei vari Stati europei,
avviando il processo di regolamentazione delle associazioni e
riconoscendo il loro ruolo ed il loro peso all’interno del sistema
professionale."
Ma non è tutto oro quello che luccica…
Alla soddisfazione del Colap si contrappone la posizione del Cnel
che pur vedendo nel decreto un passo in avanti, ritiene non si sia
ancora risolta la questione relativa alle modalità di rilascio del
relativo parere. Il problema, sollevato da due consiglieri del
Cnel,
Roberto Orlandi e
Giuseppe Casadio, è che
all’interno del gruppo di lavoro c’è chi vorrebbe che la
commissione giudicatrice sia formata da un numero ristretto di
persone e chi invece, volendo avere una visione completa, ritiene
sia più opportuna un’assemblea più ampia.
Nonostante questo e anche se non si trovasse soluzione nel breve,
c’è da dire che il parere del Cnel è obbligatorio ma non vincolante
e che le associazioni potranno comunque procedere all’iscrizione
all’interno delle liste del Ministero.
A questo si aggiunge l’indignazione del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e del suo
presidente
Claudio Scillotti, che ritengono che per loro
l’iscrizione sia esclusa a priori in quanto
“a un’attenta
lettura del testo - spiega
Claudio Scillotti -
emerge la non iscrivibilità nel registro di quelle associazioni
i cui appartenenti svolgono attività relative a professioni
regolamentate per le quali risulti già instituito Ordine, Albo o
Collegio.” Previsto, dunque, un ricorso al TAR del Lazio.
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