PARERI CONTRAPPOSTI SULLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DECRETO

29/05/2008

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 dello scorso 26 maggio, il decreto del Ministero della Giustizia 28 aprile 2008 per l’attuazione del D. Lgs. 206/2007 di recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali e che fissa i requisiti e l’annotazione degli enti nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Il decreto descrive i requisiti necessari per l’individuazione delle associazioni che potranno partecipare, insieme agli ordini, ai tavoli europei, dando indicazioni specifiche sulle modalità ed i termini per l’esame e la presentazione delle candidature.
L’obiettivo principale è quello, infatti, di consentire anche alle professioni non regolamentate da albi di partecipare alle piattaforme dei percorsi formativi comuni da discutere su scala europea.

Ricordiamo che il D. Lgs. 206/2007, che da attuazione alla direttiva comunitaria 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate al comma 3 fissa i requisiti, tenendo conto:
  1. della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
  2. della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
  3. della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
  4. di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
  5. della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
  6. della diffusione su tutto il territorio nazionale;
  7. della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.
In relazione a questi, il DM 28 aprile 2008, afferma che gli enti che vogliano essere riconosciuti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia devono essere rappresentativi a livello nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti:
  1. che l'attività sia svolta in relazione alle professioni regolamentate definite ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi o che l'attività sia svolta nell'area dei servizi non intellettuali o in relazione a professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
  2. l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;
  3. il relativo statuto assicuri:
    • la finalità dell'ente sia la tutela della specifica attività svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;
    • garanzie di democraticità sia per il funzionamento degli organismi deliberativi, sia per il conferimento delle cariche sociali, anche attraverso la previ-sione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, sia per la prevenzione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;
    • la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;
    • una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
    • la partecipazione all'associazione soltanto di chi abbia conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto della associazione;
    • l'assenza di scopo di lucro;
    • l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
  4. l'elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato, lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, il codice deontologico nonché il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e sia previsto l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle quote associative da parte degli iscritti;
  5. l'ente abbia adottato un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere;
  6. l'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari sia dotato della necessaria autonomia; sia assicurato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare;
  7. l'associazione, tenuto conto delle particolarità della professione o della attività svolta nell'area dei servizi non intellettuali e salvo il caso, di professioni, arti o mestieri, con radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio dello Stato con proprie articolazioni;
  8. i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'ente.
Per l’inserimento all’interno dell’elenco il legale rappresentante deve presentare apposita domanda al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, allegando alla domanda la copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per ciascuna annotazione la Direzione generale per la giustizia civile del Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti. A tal fine, il legale rappresentante dell’ente deve depositare trenta giorni prima la documentazione comprovante l'attualità delle condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni l'annotazione risulta sospesa. Decorso inutilmente un ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione della sospensione, l'annotazione è revocata.

La pubblicazione del decreto ha suscitato piena soddisfazione del Colap e del suo Coordinatore Nazionale, Giuseppe Lupoi che vede nel provvedimento "la conclusione del cammino compiuto negli ultimi due anni che, per la prima volta inserisce, con tutti i dettagli operativi, all’interno di un provvedimento di legge, le associazioni professionali."

"La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale" – continua Lupoi - "consentirà alle oltre 50 associazioni del Colap che hanno presentato la loro domanda ai ministeri il 20 dicembre scorso e alle altre che si stanno apprestando a farlo di veder riconosciuto l’impegno e la qualità del lavoro svolto in tutti questi anni."

L’augurio del Coordinatore Lupoi è che i Ministeri ed il Cnel "inizino subito l’esame della documentazione delle associazioni.
Questo provvedimento" – conclude Lupoi – " non è soltanto un passo importante per il nostro paese ma un esempio per l’Europa che dimostra la volontà di rendere davvero possibile la libera circolazione delle persone nei vari Stati europei, avviando il processo di regolamentazione delle associazioni e riconoscendo il loro ruolo ed il loro peso all’interno del sistema professionale."

Ma non è tutto oro quello che luccica…
Alla soddisfazione del Colap si contrappone la posizione del Cnel che pur vedendo nel decreto un passo in avanti, ritiene non si sia ancora risolta la questione relativa alle modalità di rilascio del relativo parere. Il problema, sollevato da due consiglieri del Cnel, Roberto Orlandi e Giuseppe Casadio, è che all’interno del gruppo di lavoro c’è chi vorrebbe che la commissione giudicatrice sia formata da un numero ristretto di persone e chi invece, volendo avere una visione completa, ritiene sia più opportuna un’assemblea più ampia.

Nonostante questo e anche se non si trovasse soluzione nel breve, c’è da dire che il parere del Cnel è obbligatorio ma non vincolante e che le associazioni potranno comunque procedere all’iscrizione all’interno delle liste del Ministero.

A questo si aggiunge l’indignazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del suo presidente Claudio Scillotti, che ritengono che per loro l’iscrizione sia esclusa a priori in quanto “a un’attenta lettura del testo - spiega Claudio Scillotti - emerge la non iscrivibilità nel registro di quelle associazioni i cui appartenenti svolgono attività relative a professioni regolamentate per le quali risulti già instituito Ordine, Albo o Collegio.” Previsto, dunque, un ricorso al TAR del Lazio.




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