La Corte di Cassazione con Sentenza n. 11094 del 7 maggio 2008 ha
rigettato il ricorso proposto dal Comune di Positano contro un
cittadino residente nel medesimo comune, che chiedeva il rimborso
del ICI su un’immobile che nel 1996 era stato assegnato dall’UTE
nella categoria catastale A/7 e che la Commissione Tributaria
inquadrava nella categoria catastale A/2 riducendone pertanto la
rendita catastale.
Nel 2001 il contribuente riceveva il parere favorevole anche dai
Giudici di II grado e una volta decorsi i termini per l’impugnativa
in Cassazione, nel 2003 presentava il rimborso dell’Imposta
Comunale sugli immobili (ICI) per il periodo 1996-2002.
Secondo il comune il rimborso dell’ICI non è retroattivo ovvero il
contribuente non può richiedere il rimborso su tutto il periodo
1996-2002 bensì esclusivamente per il triennio antecedente
all’istanza prodotta.
Il ricorso del Comune di Positano si fonda essenzialmente su tre
motivi:
- con il primo motivo il Comune lamenta l’omessa e/o comunque
insufficiente e carente motivazione sui punti decisivi della
controversia, nonché l’insufficiente motivazioni dei giudici di II
grado che si sono limitati a riferire la bontà dell’operato dei
primi giudici, senza riferire di una norma, di un principio, del
perché i primi giudici avrebbero operato correttamente
- con il secondo motivo il Comune denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 504/1992 secondo cui la
la diminuzione della rendita catastale ha efficacia solo a
decorrere dall’anno successivo a quello dell’annotazione nei
registri catastali.
- con il terzo motivo il Comune denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 del medesimo D.Lgs. 504/1992 secondo cui
Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata
versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute,
entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione
La suprema Corte di Cassazione ha respinto tutte le motivazioni del
Comune e pertanto il contribuente che ha versato la maggiore
imposta ha diritto al rimborso a partire da quando ha iniziato a
pagare il tributo e non da quando il giudice ha modificato tale
rendita.
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