Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del
21 maggio 2008, n. 6587 Articolo 18, comma 1, lettera r, decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - obbligo di comunicazione dei
dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni
operative. Facendo seguito all'entrata in vigore del
Testo unico
per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e alla
comunicazione
che il datore di lavoro deve effettuare all'INAIL o all'IPSEMA
in caso di infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno
un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi,
quelle che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni,
il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha reso note due
lettere: una, lo scorso 15 maggio, in cui presenta il modulo che
contiene i dati necessari per ottemperare all'obbligo di
comunicazione, ed un'altra, lo scorso, 22 maggio, in cui fornisce
le prime indicazioni operative.
In quest'ultima circolare, il Ministero del Lavoro fa presente come
sia ragionevole ritenere che la comunicazione della informazioni
relative ad infortuni che implichino una assenza dal lavoro
superiore al giorno, sia obbligo destinato ad operare unicamente
una volta che verranno definite e rese pubbliche le regole di
funzionamento del sistema da utilizzare per le comunicazioni
medesime.
Tale decisione è stata presa in relazione alla circostanza che si
tratta di un adempimento del tutto nuovo rispetto al passato e che
comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.
Regole di funzionamento che verranno definite tramite un decreto
interministeriale da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in
vigore del decreto legislativo 81/2008 nonché alle statuizioni
dell'art. 53 del medesimo Testo Unico che introducono il principio
generale per cui tutta la documentazione rilevante in materia di
igiene, salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta su un unico
supporto cartaceo o informatico e puntualizzano che le modalità per
l'eventuale documentazione o per la tenuta semplificata della
documentazione verranno individuate tramite successivo decreto, da
adottarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico.
Ricordiamo, inoltre, che la mancata comunicazione dell'infortunio
comporta una sanzione ai sensi dell'art. 55, comma i) ed l) del
testo unico, ed, in particolare:
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per
la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori a 3 giorni;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per
la violazione dell'art. 18, comma 1, lettera r), con riferimento
agli infortuni superiori ad un giorno.
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