Agevolazioni in campo edilizio per
favorire lo sviluppo e
la diffusione del risparmio energetico. Questo è
l'obiettivo principale dello schema di decreto legislativo messo a
punto dal governo di centrosinistra e che il nuovo governo si
prepara a liberare nel Consiglio dei Ministri di oggi. Il decreto
recepisce la
direttiva 2006/32/CE concernente
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici, definendo gli
strumenti per conseguire
gli obiettivi di risparmio energetico e nuove misure volte
a
semplificare le procedure a vantaggio di coloro
vogliano rendere più efficienti dal punto di vista energetico i
propri immobili (vecchi e di nuova costruzione), con
l'
installazione di pannelli fotovoltaici, la
sostituzione di vecchi impianti e l'adozione di tecnologie più
avanzate, ma soprattutto con l'utilizzo di materiali finalizzati ad
una riduzione minima del 50% dei consumi energetici.
Attraverso il decreto l'ENEA viene trasformata in una
Agenzia
nazionale per il risparmio energetico, il cui compito è quello
di supervisionare il quadro generale, verificare il risparmio
energetico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure
di miglioramento dell'efficienza energetica (sia nazionali che
comunitarie).
Il decreto stabilisce gli strumenti che possano aiutare il
consumatore ad adottare comportamenti migliori per la
razionalizzazione dell'uso dell'energia. Per il raggiungimento di
questo obiettivo è stata coinvolta l 'Autorità per l'energia
elettrica e il gas che, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del
decreto, dovrà emanare uno o più provvedimenti affinché le imprese
di distribuzione di energia dovranno dotare, nella misura in cui
sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e
proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti
finali di
contatori individuali che riflettano con
precisione il loro consumo effettivo, in modo da
sensibilizzarli maggiormente sul tema del risparmio energetico.
Da segnalare l'art. 11 dello schema di decreto che tratta la
semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative
e regolamentari. In particolare, grandi novità riguardano il
piano della cubatura:
- nel caso di edifici di nuova costruzione, lo
spessore delle murature esterne, delle
tamponature o dei muri portanti,
superiori di 30 centimetri, il maggiore spessore dei solai e tutti
i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione
minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica, non
sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi,
delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla
sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di
ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e
di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel
rispetto dei suddetti limiti, i permessi di costruire e le denunce
di inizio attività possono essere rilasciati anche in
deroga, nell'ambito della normativa nazionale, regionale e
dei regolamenti edilizi comunali, in merito ad esempio alle
distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del
nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
- nel caso di interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti che comportino maggiori spessori
delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad
ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di
trasmittanza, è permessa la deroga, nell'ambito delle pertinenti
procedure di rilascio dei titoli abilitativi, a quanto previsto
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle
distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura
massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti
verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella
misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli
elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura
massima da entrambi gli edifici confinanti.
Importanti novità anche per quanto riguarda l'installazione di
generatori eolici con altezza complessiva non superiore a
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro e di
impianti
solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti
degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi. In entrambe i casi e qualora la superficie
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso, gli
interventi sono considerati di
manutenzione ordinaria e non
soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività ma solo
ad una comunicazione preventiva al Comune.
Grandi novità anche nell'edilizia pubblica. La pubblica
amministrazione, in relazione agli usi efficienti dell'energia nel
settore degli edifici, ha il compito di:
- ricorrere, anche attraverso out-sourcing, a strumenti
finanziari per il risparmio energetico, per la realizzazione di
interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento
energetico, che prevedono una riduzione di consumi di energia
misurabile e predeterminata;
- effettuare diagnosi energetiche (secondo quanto stabilito dal
decreto) degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di
interventi di ristrutturazione di impianti termici, compresa la
sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che
riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna
dell'involucro edilizio che racchiude il volume riscaldato;
- effettuare la certificazione energetica (secondo quanto
stabilito dal decreto) degli edifici pubblici o ad uso pubblico,
nel caso in cui la metratura totale supera i 1.000 metri quadrati e
affiggere l'attestato di qualificazione energetica in un luogo
dello stesso edificio, facilmente accessibile al pubblico.
Importanti anche le novità che riguardano le
procedure di
gara.
Agli appalti pubblici non riconducibili ai settori disciplinati
dalla parte III del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs.
163/2006), ed aventi per oggetto l'affidamento della gestione dei
servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di
una diagnosi energetica, la presentazione del progetto in
conformità ai livelli di progettazione specificati nell'art. 93 del
D. Lgs 163/2006, nonché la realizzazione degli interventi
attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica
il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
all'art. 83 del D. Lgs 163/2006, anche in mancanza del progetto
preliminare redatto a cura dell'Amministrazione.
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