ESENZIONE ICI PRIMA CASA, DETASSAZIONE STRAORDINARI, RINEGOZIAZIONE MUTUI PRIMA CASA

30/05/2008

Esenzione ICI prima casa, misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, rinegoziazione mutui prima casa. Questi sono i principali contenuti del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 in vigore da oggi, recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.

Per quanto riguarda l’ICI, il decreto stabilisce che a decorrere dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno escluse dal pagamento dell’ICI.
Il Governo ha stimato una minore imposta pari a 1.700 milioni di euro per il 2008, che sarà comunque rimborsata ai comuni attraverso un apposito fondo creato apposta dal Ministero dell’Interno. Le modalità ed i criteri per poter usufruire del rimborso verranno definite entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

Per quanto riguarda le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, il governo ha stabilito un periodo di prova, dall’1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, entro cui, fatta esclusione le rinunce scritte del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
  • per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
  • per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
I redditi suddetti non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro.

Per quanto concerne la rinegoziazione mutui per la prima casa il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50.
Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto di rinegoziazione:
  • generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la rata variabile originariamente prevista;
  • generi debiti a sfavore del mutuatario, tale debito è rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.
La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente all’1 gennaio 2009. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei clienti.




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