Esenzione ICI prima casa, misure sperimentali per l'incremento
della produttività del lavoro, rinegoziazione mutui prima casa.
Questi sono i principali contenuti del
decreto legge 27 maggio
2008, n. 93 in vigore da oggi, recante
Disposizioni urgenti
per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
Per quanto riguarda l’ICI, il decreto stabilisce che a decorrere
dal 2008 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
fatta eccezione quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le
quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo
8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992, saranno
escluse dal
pagamento dell’ICI.
Il Governo ha stimato una minore imposta pari a 1.700 milioni di
euro per il 2008, che sarà comunque rimborsata ai comuni attraverso
un apposito fondo creato apposta dal Ministero dell’Interno. Le
modalità ed i criteri per poter usufruire del rimborso verranno
definite entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del
decreto.
Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla definizione
dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione
della attuazione del federalismo fiscale, è
sospeso il potere
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge
dello Stato.
Per quanto riguarda le
misure sperimentali per l'incremento
della produttività del lavoro, il governo ha stabilito un
periodo di prova, dall’1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008, entro
cui, fatta esclusione le rinunce scritte del prestatore di lavoro,
sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari
al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000
euro lordi, le somme erogate a livello aziendale:
- per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
- per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni
rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo
suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del
decreto;
- in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed
efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e
redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
I redditi suddetti non concorrono ai fini fiscali e della
determinazione della situazione economica equivalente alla
formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo
familiare entro il limite massimo di 3.000 euro.
Per quanto concerne la
rinegoziazione mutui per la prima
casa il Ministero dell'economia e delle finanze e
l'Associazione bancaria italiana definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto le modalità ed i criteri di rinegoziazione
dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
La rinegoziazione assicura la
riduzione dell'importo delle
rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si
ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di
interesse come risultante dalla
media aritmetica dei tassi
applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo
della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del
mutuo.
La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione è addebitata su di un conto di finanziamento
accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci
anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello
0,50.
Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione effettuata, la
differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione:
- generi saldi a favore del mutuatario, tale differenza è
imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento
accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti
interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo secondo la
rata variabile originariamente prevista;
- generi debiti a sfavore del mutuatario, tale debito è
rimborsato dal cliente sulla base di rate costanti il cui importo è
uguale all'ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione e
l'ammortamento è calcolato sulla base dello stesso tasso a cui è
regolato il conto accessorio purché più favorevole al cliente.
La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi effetti a decorrere
dalla prima rata in scadenza successivamente
all’1 gennaio
2009. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui sono
esenti
da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e gli
intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei
clienti.
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