Collaborazioni esterne della pubblica amministrazione bloccate e
l’Italia si conferma il Paese della scarsa chiarezza normativa. La
circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, che avrebbe
dovuto chiarire alcune questioni concernenti il tema delle
collaborazioni esterne della pubblica amministrazione previste
dalla Finanziaria 2008, non ha prodotto i desiderati effetti e
solamente la Corte dei conti lombarda ha stabilito l’irrilevanza
della laurea specialistica ai fini lavorativi per le collaborazioni
esterne con le pubbliche amministrazioni.
Ancora una volta, dunque, assistiamo ad un effetto boomerang nella
legiferazione nazionale che partendo con il buono proposito di
arginare i fenomeno del precariato, non ha fatto altro che
confondere le idee e bloccare tutte le consulenze esterne delle
p.a. che, nel pericolo di interpretare in maniera errata la norma,
hanno preferito bloccare tutto in attesa di nuove
chiarificazioni.
Tali chiarificazioni sembravano essere arrivate con la circolare
dello scorso 11 marzo del Dipartimento della Funzione Pubblica che,
intervenendo sul nuovo regime di collaborazioni esterne introdotto
dalla legge Finanziaria 2008, aveva precisato che le pubbliche
amministrazioni dovevano affidare incarichi esterni solo per
attività altamente qualificate e solo a professionisti laureati,
fatta eccezione dei giornalisti ed addetti stampa. A questa
circolare ne sono susseguite altre, il cui obiettivo era quello di
chiarire come la laurea specialistica non sia conditio sine qua non
per l’affidamento di collaborazioni esterne alla p.a. e come sia
sufficiente l’iscrizione all’albo professionale per comprovare la
professionalità in un determinato campo.
Ma a nulla sono servite queste circolari e lo stesso presidente del
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali,
Giuseppe Jogna, è
intervenuto sulla questione attraverso una lettera indirizzata al
nuovo Presidente del Consiglio, in cui chiede espressamente che lo
Stato intervenga al fine di chiudere una situazione bloccante, o
abrogando il comma della Finanziaria che ha dato il via ai problemi
o sul comma 6, art. 7 del D. Lgs 165/2001, equiparando gli iscritti
agli albi professionali, nell’ambito delle specifiche
competenze.
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