COLLABORAZIONI ESTERNE NEL CAOS

03/06/2008

Collaborazioni esterne della pubblica amministrazione bloccate e l’Italia si conferma il Paese della scarsa chiarezza normativa. La circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni, che avrebbe dovuto chiarire alcune questioni concernenti il tema delle collaborazioni esterne della pubblica amministrazione previste dalla Finanziaria 2008, non ha prodotto i desiderati effetti e solamente la Corte dei conti lombarda ha stabilito l’irrilevanza della laurea specialistica ai fini lavorativi per le collaborazioni esterne con le pubbliche amministrazioni.

Ancora una volta, dunque, assistiamo ad un effetto boomerang nella legiferazione nazionale che partendo con il buono proposito di arginare i fenomeno del precariato, non ha fatto altro che confondere le idee e bloccare tutte le consulenze esterne delle p.a. che, nel pericolo di interpretare in maniera errata la norma, hanno preferito bloccare tutto in attesa di nuove chiarificazioni.

Tali chiarificazioni sembravano essere arrivate con la circolare dello scorso 11 marzo del Dipartimento della Funzione Pubblica che, intervenendo sul nuovo regime di collaborazioni esterne introdotto dalla legge Finanziaria 2008, aveva precisato che le pubbliche amministrazioni dovevano affidare incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e solo a professionisti laureati, fatta eccezione dei giornalisti ed addetti stampa. A questa circolare ne sono susseguite altre, il cui obiettivo era quello di chiarire come la laurea specialistica non sia conditio sine qua non per l’affidamento di collaborazioni esterne alla p.a. e come sia sufficiente l’iscrizione all’albo professionale per comprovare la professionalità in un determinato campo.

Ma a nulla sono servite queste circolari e lo stesso presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giuseppe Jogna, è intervenuto sulla questione attraverso una lettera indirizzata al nuovo Presidente del Consiglio, in cui chiede espressamente che lo Stato intervenga al fine di chiudere una situazione bloccante, o abrogando il comma della Finanziaria che ha dato il via ai problemi o sul comma 6, art. 7 del D. Lgs 165/2001, equiparando gli iscritti agli albi professionali, nell’ambito delle specifiche competenze.




© Riproduzione riservata