È stata aggiornata la Banca dati Vibrazioni dell'ISPESL, valida ai
sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81.
Il Titolo VIII del D.Lgs. n. 81 del 30 aprile 2008 "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", al
Capo III sulla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione
a vibrazioni prescrive specifiche metodiche di individuazione e
valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del
sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche
misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto di
valutazione dei rischi prescritto dall'articolo 28 del D.Lgs.
81/08.
L'articolo 202 del D.Lgs. 81/08 prescrive in particolare l'obbligo,
da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da
esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è
previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia
senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni
reperibili dal costruttore e/o da banche dati accreditate (ISPESL,
Regioni), sia con misurazioni, in accordo con le metodiche di
misura prescritte da specifici standard ISO-EN . La disponibilità
di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni, rende più
agevole l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'attuazione
immediata delle azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs. 81/08,
senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse, a causa
di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono
frequentemente artefatti ed errori nelle misurazioni.
A tale riguardo è importante rilevare che l'analisi delle
possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante
del processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto
dal D.Lgs. 81/08.
Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso del rischio
vibrazioni, in quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema
mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non
esistono DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori
adeguatamente e riportare comunque i livelli di esposizione del
lavoratore al di sotto dei valori limite fissati dal Decreto, come
ad esempio avviene nel caso dei protettori auricolari in relazione
al rischio rumore. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte
dei casi la riduzione del rischio alla fonte è l'unica misura da
adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai
limiti prescritti dalla Direttiva.
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