La Cassa depositi e prestiti con Circolare n. 1264 del 2 febbraio
2006 ha reso noto le condizioni generali e le procedure per
accedere al Fondo per le demolizioni delle opere abusive.
La circolare ha lo scopo di aggiornare la procedura istruttoria del
Fondo, in particolare per quan,to attiene la fase della
concessione, nonché rendere pubbliche le Condizioni generali del
contratto di anticipazione su risorse del Fondo per le demolizioni
delle opere abusive di cui all’articolo 32, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Possono accedere al finanziamento soltanto i comuni nel cui ambito
territoriale è stata realizzata l’opera abusiva oggetto di un
provvedimento di demolizione e sono ammessi al finanziamento
esclusivamente i costi relativi agli interventi di demolizione
delle opere abusive nonché le spese giudiziarie, tecniche e
amministrative.
Il finanziamento consiste in un’anticipazione, sena interessi, a
valere sulle risorse del Fondo, che ha natura rotativa. E la
procedura di finanziamento si articola nelle due seguenti fasi:
- istruttoria;
- perfezionamento del contratto.
Il Comune si obbliga a rimborsare l’importo dell’Anticipazione e a
pagare la Spesa di gestione del Fondo in unica soluzione entro 60
giorni dalla data di effettiva riscossione delle somme a carico
degli esecutori degli abusi.
Al termine della circolare sono inserite le Condizioni generali
delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti
società per azioni come allegato al contratto di anticipazione e la
delegaga di pagamento.
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