Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze con la
Risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 recante
Imposta
comunale sugli immobili (ICI). Art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n.
93. Esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo interviene sul problema
relativo all’esenzione di tutti quegli immobili assimilati ad
abitazione principale.
Nella risoluzione il Ministero, nel ricordare che con l’articolo 1,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta, come si
legge dalla rubrica della norma, “l’esenzione ICI prima casa”,
precisa che l’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le
tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad
eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: ville;
- A/9: castelli e palazzi eminenti.
e per il riconoscimento dell’esenzione è necessario, quindi, che
ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni:
- la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una
persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o
altro diritto reale;
- l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa
da A/1, A/8 ed A/9;
- la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione
principale da parte dello stesso soggetto.
Nella risoluzione, poi, viene data la definizione
dell’
abitazione principale, delle
pertinenze della
stessa e degli
immobili assimilati alle abitazioni
principali e viene precisato che l'esenzione ICI si estende a
tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle
abitazioni principali con apposito regolamento, a condizione che
questo fosse già vigente prima del 29 maggio scorso, giorno di
entrata in vigore del decreto legge che ha stabilito l'esonero dal
pagamento dell'imposta.
La disposizione di favore non è applicabile se il regolamento, pur
essendo retroattivo dal 1° gennaio dell'anno di riferimento,
diventa esecutivo dopo questa data.
La risoluzione dedica un intero paragrafo alle
pertinenze
dell'abitazione principale, come cantine, garage e altri locali
di servizio che, stando alla risoluzione, non vengono volutamente
citate nel decreto che ha abolito l'Ici prima casa.
Col suo silenzio, infatti, il legislatore legittima l'estensione
dell'esenzione dall'abitazione principale alle sue pertinenze,
salvo previsione contraria dei Comuni.
Restano, invece, fuori dal nuovo regime di favore le
case di
cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, che
però, se non affittate, continuano a godere della detrazione di
base.
Vale la pena di ricordare che se queste case sono state assimilate
dal regolamento comunale all'abitazione principale, l'esenzione ICI
è legittimamente applicabile.
Nella risoluzione vengono, altresì, trattati, i seguenti altri
argomenti:
- le altre fattispecie di esenzione;
- i casi di esclusione dall’esenzione;
- il rimborso ai comuni del mancato gettito;
- i rimborsi ai contribuenti;
- l’impatto dell’esenzione sull’imposta di scopo;
- l’abrogazione di norme;
- considerazioni sulla podestà regolamentare dei comuni.
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