L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006
precisa che è assoggettabile all’aliquota IVA ridotta al 10% (ai
sensi del n.127-quinquies e n.127-septies della Tabella A, Parte
III, del D.P.R. 633/1972) solo la cessione o la costruzione in
appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
tassativamente elencate nell’art.4 della legge 847/1964,
successivamente integrato dall’art.44 della legge 865/1971.
Com'è noto, le categorie di beni che costituiscono opere di
urbanizzazione ai sensi della citata legge sono le seguenti:
- opere di urbanizzazione primaria:
-
- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato;
- opere di urbanizzazione secondaria:
-
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali (...);
- aree verdi di quartiere.
La medesima aliquota è, inoltre, applicabile, ai sensi del
successivo n. 127-septies, anche alle "prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle
opere, degli impianti e degli edifici di cui al n.
127-quinquies).
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate, per il caso di cui alla
risoluzione n. 41 è, pertanto, che in assenza di una espressa
previsione legislativa che preveda l'integrazione dell'elenco in
esame con gli interventi di cui al comma 7-bis dell'articolo 16 del
T.U. sull'edilizia, l'aliquota IVA applicabile alla realizzazione
di cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni è pari
al 20 per cento, non rientrando le operazioni in questione nel
campo di applicazione del più volte menzionato n. 127-quinquies
della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.
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